ISSN 0505-401X 28 Il canile rifugio, procedure e protocolli Filomena Iannino, Elisabetta Finocchi Mahne, Paolo Dalla Villa, Enzo Ruggieri, Stefania Salucci, Greta Berteselli, Cristina Rapagnà, Maria Luisa Danzetta, Fabio Bellucci, COLLANA DI MONOGRAFIE Il canile rifugio, procedure e protocolli Filomena Iannino, Elisabetta Finocchi Mahne, Paolo Dalla Villa, Enzo Ruggieri, Stefania Salucci, Greta Berteselli, Cristina Rapagnà, Maria Luisa Danzetta, Fabio Bellucci Jan Havicksz. Steen (Leida, 1626 c. - Leida, febbraio1679) The merry family, L’allegra famiglia, 1668 Olio su tela, cm 141 × 110,5 Rijksmuseum, Amsterdam Questa famiglia turbolenta sta facendo molto chiasso: il padre canta a squarciagola mentre alza un bicchiere; la madre e la nonna chiacchierano tra loro; i bambini suonano uno strumento a fiato e fingono di fumare una pipa. Il biglietto appeso alla mensola del caminetto recita la morale della storia: “Come canta il vecchio, così canterà il giovane”. Come si comporteranno i bambini se i loro genitori danno un cattivo esempio? Si ringrazia il Rijksmuseum di Amsterdam per l’immagine di copertina. www.rijksmuseum.nl COLLANA DI MONOGRAFIE 28 Comitato direttivo Silvio Borrello, Nicola D’Alterio, Antonia Ricci Direttore responsabile Giovanni Savini Segreteria di redazione Monica Bucciarelli, Laura Ambrogi Amministrazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” Campo Boario, 64100 Teramo, Italia Progetto grafico e impaginazione Paola Di Giuseppe www.veterinariaitaliana.izs.it/index.php/VetIt Il canile rifugio, procedure e protocolli/ Filomena Iannino*, Elisabetta Finocchi Mahne, Paolo Dalla Villa, Enzo Ruggieri, Stefania Salucci, Greta Berteselli, Cristina Rapagnà, Maria Luisa Danzetta, Fabio Bellucci - [Teramo] : Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, ©2020. 56 pp. (Collana di Monografie; 28). * f.iannino@izs.it ISBN 9788893650038 Questa rivista è nata nel 1950 con il nome di Croce Azzurra. Dal 1954 si chiamerà Veterinaria Italiana. Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” Campo Boario, 64100 TERAMO, Italia telefono +39 0861 3321, fax +39 0861 332251 - www.izs.it Prefazione Il presente testo, redatto in collaborazione con medici veterinari liberi professionisti e con il Ministero della Salute, introduce talune procedure per la corretta gestione dei cani all’interno di canili rifugio. La stesura di appositi protocolli rappresenta un sistema efficace per valutare eventuali criticità e porre in essere azioni correttive da parte di chi si occupa direttamente degli animali, oltre che essere di ausilio nel corso dei controlli operati dalle autorità competenti. Questo lavoro fa seguito al Manuale di Gestione dei Canili Rifugio pubblicato su “Veterinaria Italiana” nel 2014 e ne ripropone l’impostazione. I contenuti, tuttavia, sono stati rivisitati tenendo conto dell’apporto di altre istituzioni, quali il Ministero della Salute e dei cambiamenti sopraggiunti in questi anni a livello normativo. In tale ottica, rivestono primaria importanza i protocolli relativi al benessere animale il cui approfondimento è rimandato al protocollo Shelter Quality. Introduzione ............................................................................................................................................................................................ 7 Scopo del manuale ...................................................................................................................................................................... 9 Parte I Gestione della struttura Requisiti strutturali ................................................................................................................................................................................................................. 12 Gestione documenti e archiviazione ............................................................................................................................................. 14 Piano di emergenza e di evacuazione ......................................................................................................................................... 15 Gestione rifiuti .................................................................................................................................................................................................................................. 16 Controllo animali infestanti ................................................................................................................................................................................. 18 Sicurezza ........................................................................................................................................................................................................................................................ 20 Formazione del personale ...................................................................................................................................................................................... 22 Controllo accessi .......................................................................................................................................................................................................................... 23 Parte II Aspetti sanitari Gestione dei nuovi ingressi ................................................................................................................................................................................. 26 Gestione Sanitaria ..................................................................................................................................................................................................................... 27 Benessere: attività psicofisiche e valutazione ............................................................................................................ 31 Alimentazione ................................................................................................................................................................................................................................... 33 Adozioni .......................................................................................................................................................................................................................................................... 35 Eutanasia ....................................................................................................................................................................................................................................................... 37 Cessione del cane ...................................................................................................................................................................................................................... 38 Parte III Normativa Normativa regionale ........................................................................................................................................................................................................... 41 Normativa nazionale .......................................................................................................................................................................................................... 50 Parte IV Bibliografia Bibliografia ................................................................................................................................................................................................................................................ 55 COLLANA DI MONOGRAFIE 28 Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 7 Il canile rifugio, procedure e protocolli 30 anni dalla promulgazione della L.Q. 281/91, le iniziative fino ad oggi attuate non sono sta- te sempre sufficienti per la prevenzione e per il contrasto del randagismo. È necessario premettere che l’obiettivo del- la lotta al randagismo è quello di non avere cani vaganti sul territorio e utilizzare i canili solo per ospitare cani smarriti in attesa di rin- tracciarne i proprietari e cani i cui proprietari hanno rinunciato alla proprietà per qualsiasi motivo (es.malattia del proprietario, indigen- za, morte del proprietario, ricovero del pro- prietario presso strutture sanitarie, ecc.). Per ottenere ciò è essenziale • diffondere la cultura del possesso respon- sabile degli animali attraverso la corretta formazione dei proprietari; • aumentare l’identificazione e registrazione in anagrafe degli animali d’affezione; • sterilizzare i cani vaganti; • promuovere la sterilizzazione dei cani di proprietà. Si ricorda che tra le cause più importanti del sovraffollamento dei canili vi è la mancata identificazione dei cani che non permette di restituirli ai padroni e l’abbandono di cuccio- late indesiderate. In ogni caso, solo quando le autorità territo- rialmente competenti applicheranno tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente, il randagismo comincerà a diminuire. Fino ad allora i canili rifugio dovranno assol- vere alla difficile funzione di garantire il be- nessere dei cani ospitati per lunghi periodi. La sfida di questi ultimi anni è stata quella di migliorare i servizi offerti sia agli animali che ai cittadini, definendo percorsi che possano portare all’ottimizzazione dei livelli gestionali fino alla certificazione da parte di un ente ter- zo. È essenziale che sia effettuata una costante verifica del mantenimento delle competenze e dei requisiti e la puntuale risoluzione delle non conformità. Il soddisfacimento dei requi- siti deve essere misurabile e quindi dimostra- In Italia la lotta al randagismo e la tutela de- gli animali sono principi cardine definiti dalla Legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 che ha rappresentato un importante passo in avanti dal punto di vista etico-culturale, riconoscen- do agli animali d’affezione il diritto alla vita. La legge 281/91 prevede l’esplicito divieto di soppressione dei cani randagi vaganti quale misura di controllo del randagismo e il loro impiego nella sperimentazione. La diretta conseguenza di ciò è che i cani rin- venuti vaganti, catturati e non restituiti ai pro- prietari sono ospitati presso canili (per periodi troppo spesso lunghi) in attesa di un’eventua- le adozione o fino alla morte. Nelle leggi regionali di attuazione della L.Q. 281/91 si distinguono principalmente due ti- pologie di canili, denominate canile sanitario e canile rifugio. Il canile sanitario è una struttura di ricovero di prima accoglienza gestita, dal punto di vista sanitario, dalla ASL territorialmente compe- tente. Nel canile sanitario vengono ricoverati i cani immediatamente dopo la cattura e sono effettuati l’identificazione, la visita clinica, i trattamenti profilattici e, ove previsto dalla norma regionale, la sterilizzazione. Il canile rifugio è una struttura destinata al ri- covero dei cani fino all’adozione (quindi spes- so per lunghi periodi) realizzata e gestita da comuni, singoli o associati, o da privati. Nel rifugio l’assistenza veterinaria è assicurata da un medico veterinario libero professionista convenzionato con la struttura e il servizio ve- terinario della ASL territorialmente competen- te effettua la vigilanza ai sensi del DPR 320/54. Nel presente manuale ci occuperemo del ca- nile rifugio, struttura che deve promuovere le adozioni e garantire il benessere degli animali ospitati. In talune regioni d’Italia, la presenza di cani- li rifugio che ospitano animali anche oltre il limite della capienza massima, unitamente a un consistente numero di cani vaganti sul territorio, lascia intuire che, a distanza di quasi Introduzione Il canile rifugio, procedure e protocolli 8 Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 sità delle norme regionali, il gestore di una struttura che ospita 250 cani (destinando loro 3.5 mq/soggetto) potrebbe essere accusato di maltrattamento o considerato un’eccellenza, a seconda del territorio in cui sorge il proprio canile rifugio. La valutazione degli animali (indicatore diret- to), anche in relazione al rispetto dei requisiti obbligatori e di quelli facoltativi, è un fattore determinante per un giudizio globale, fermo restando che alla mancanza di un requisito previsto dalla legge dovrebbe conseguire una sanzione amministrativa. È auspicabile che i canili rifugio di vecchia con- cezione vengano sostituiti da parchi-canile, piccole strutture (50/75 cani) che permettono una gestione ottimale degli animali da parte degli operatori, oltre a presentarsi più fruibili per le visite finalizzate a eventuali affidi. Il parco canile potrebbe ospitare, in base an- che alle norme regionali, attività autofinan- zianti quali corsi di formazione, ambulatori veterinari, pensioni temporanee, cimiteri per cani, ecc. bile alle parti interessate. La normativa vigen- te stabilisce i requisiti minimi “obbligatori” che ogni struttura che ospita animali deve posse- dere ma per una gestione idonea è opportuno anche soddisfare taluni “requisiti facoltativi”. Il ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) rappresenta un sistema efficace per il miglioramento con- tinuo della qualità nel lungo periodo. Nel canile, in quanto struttura residenziale, gli ospiti rappresentano la componente di mag- gior rilievo, quella oggetto di tutela in tutte le attività e nell’intera organizzazione, e quindi deve essere assicurata la corretta relazione intra e interspecifica; per tali motivi, l’applica- zione della normativa deve essere considerata solo il primo passo di un percorso di qualità. Solitamente l’attività di vigilanza si basa sulla verifica degli aspetti strutturali, della corretta identificazione degli animali (indicatori indi- retti di benessere) e la relativa rilevazione di non conformità che possono sfociare in con- testazioni anche di carattere penale. Tale approccio tuttavia può determinare si- tuazioni paradossali, in quanto data la diver- Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 9 Il canile rifugio, procedure e protocolli mero titolo conoscitivo, uno stralcio della nota della prot. n. 5909 del 31/3/2010 emanata dal Ministero della Salute Direzione Generale del- la Sanità animale e dei farmaci veterinari: […] La legge quadro in materia di animali d’af- fezione e prevenzione del randagismo – legge 281/91 – riguardo alle condizioni di vita degli animali ospitati nei canili, stabilisce che la sud- dette strutture debbono garantire buone con- dizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico sanitarie; • l’art. 13 del trattato di Lisbona, ratificato con legge 2008, riconosce le esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti; • la tutela del benessere animale comporta dei costi finanziari, che devono essere sempre determinati secondo il principio costituzio- nale della buona amministrazione (art. 97 Cost.), ossia attenendosi ai criteri di efficien- za (rapporto tra risultati raggiunti e risorse impiegate) ed efficacia (capacità di raggiun- gere gli obiettivi prefissati). Premesso quanto sopra, ad avviso di questa Direzione, le Amministrazioni competenti deb- bono perseguire un razionale equilibrio tra l’e- sigenza economica di contenimento dei costi di gestione, al fine di evitare sprechi ed illecite spe- culazioni, e la tutela del benessere degli animali, in ottemperanza al vincolo giuridico di garanti- re buone condizioni di vita degli stessi e il rispet- to delle norme igienico sanitarie. Si ricorda, per inciso, che tale principio è stato affermato anche in diverse sentenze, come, ad esempio, quella n. 1389/2003 del TAR Puglia, sede di Lecce. In ordine alla determinazione di un congruo costo di gestione, precisando che questa Di- rezione nella fattispecie non ha competenza, si ritiene tuttavia opportuno riportare quanto emerso da un’indagine conoscitiva effettuata in ambito nazionale e cioè che, tenendo con- to dei costi medi per personale, alimentazione, La finalità di questo manuale è quella di es- sere una guida facilmente consultabile per gli operatori del settore a qualsiasi livello di responsabilità e per le amministrazioni che si accingono alla costruzione o al risanamento di canili con la prerogativa di ottimizzare la gestione delle strutture attraverso un percor- so di qualità. Poiché ogni canile ha peculiarità diverse che riguardano collocazione, grandezza, situazio- ne epidemiologica del luogo, ecc., devono es- sere elaborate specifiche procedure per ogni struttura, pertanto le indicazioni fornite nel presente manuale dovranno essere adattate e integrate alle singole realtà. Tutti i protocol- li devono essere sviluppati e dettagliati con chiarezza al fine di sviluppare e mantenere standard elevati di gestione del benessere animale e condizioni ottimali di lavoro. Nell’elaborazione dei suddetti protocolli si de- vono considerare i seguenti punti: • creare un ambiente di vita per gli animali ospitati che rispetti le loro esigenze etolo- giche tale da evitare lo sviluppo di turbe comportamentali, risolverle o almeno non aggravare quelle già esistenti al momento del ricovero; • innalzare il livello di adozioni consapevoli del canile, creando un ambiente consono per le visite del pubblico e aumentando l’adottabilità; • creare un ambiente salubre nel quale si eserciti una adeguata prevenzione e ge- stione sanitaria; • creare un ambiente sicuro per gli operatori; • stabilire il percorso che porti il canile alla certificazione da parte di un ente terzo in- dipendente. Nella prima e seconda parte del testo sono ri- portati i fattori indiretti e diretti che concorro- no alla caratterizzazione generale di una strut- tura e soprattutto del benessere degli animali. Si coglie infine l’occasione per riportare, a Scopo del Manuale Il canile rifugio, procedure e protocolli 10 Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 rimenti garantito un adeguato mantenimento degli animali con importi giornalieri più bassi, a condizione che vi sia capacità gestionale e presenza di personale, dipendente e/o volonta- rio, adeguatamente formato. […] cure e profilassi sanitarie, beni di consumo ed utenze varie, ai fini di una buona gestione ri- sulta appropriato un costo oscillante appros- simativamente fra 3,50 e 4,50 euro giornalieri per cane, anche se in taluni casi può essere pa- Parte I Gestione della struttura Il canile rifugio, procedure e protocolli 12 Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 portante è l’orientamento della struttura che dovrebbe essere rivolto a sud e nelle regioni più calde a sud-est. In considerazione della necessità di permet- tere l’accesso al pubblico, è utile predisporre viali di percorrenza per i visitatori, rivestiti di materiale drenante o ricoperti di ghiaia e par- cheggi esterni. I canili rifugio dovrebbero prevedere almeno le seguenti strutture: • Un locale adibito a ufficio e a ricevimento del pubblico • Un’area per le operazioni di pulizia, lavag- gio e disinfezione dei materiali e delle at- trezzature e relativo deposito • Un locale adibito a cucina o a preparazione dei pasti con annesso deposito per alimenti • Un locale refrigerato per lo stoccaggio temporaneo degli animali morti • Un locale di deposito rifiuti • Spogliatoio e servizi igienici • Infermeria/ambulatorio veterinario con possibilità di degenza • Locale di deposito farmaci o attrezzatura sanitaria non accessibile a personale non autorizzato • Box per il ricovero di singoli soggetti o di più soggetti preferibilmente serviti da aree di sgambamento • Reparto isolamento • Reparto cuccioli Oltre a quanto già previsto dalle singole leggi regionali, al cui capitolo si rimanda per even- tuali approfondimenti, è assolutamente ne- cessario tenere in opportuna considerazione una razionale disposizione delle singole strut- ture, dei locali e delle relative attrezzature come indicato di seguito: • Gli spazi siano adeguati alle esigenze fisi- che ed etologiche dei cani. Le esigenze di spazio variano secondo la mole e l’indole I requisiti previsti dalle norme costituiscono la base per la realizzazione di un canile rifu- gio che rispetti la nuova visione del rapporto uomo animale e che rappresenti un luogo di lavoro sicuro per tutti gli operatori. Il canile rifugio deve essere un luogo aperto ai cittadini, deve comunicare l’impegno a ri- spettare gli animali nelle loro esigenze fisiche ed etologiche e deve essere il luogo di riferi- mento per l’educazione della popolazione sul possesso responsabile dei cani. È auspicabile che i canili di nuova costruzione prevedano aree e attrezzature per l’organizza- zione di eventi formativi ed educativi e, se co- struiti da privati, anche ambulatori o cliniche veterinarie aperti al pubblico. Inoltre i canili dovrebbero sempre avere dei locali dedicati agli adempimenti amministrativi e alla con- servazione della documentazione relativa alle attività della struttura (uffici). I canili sono classificati dal D.M 5 Settembre 1994 “industrie insalubri di I classe” in quan- to produttori di cattivi odori, rumori e rifiuti solidi e liquidi, pertanto le strutture di nuova costruzione devono essere collocate lontano dalle abitazioni e dai corsi d’acqua superficiali. Molti regolamenti comunali (piani regolatori, regolamenti di tutela igienico sanitaria ecc.) prevedono che queste strutture siano circon- date da fasce di verde. È auspicabile comun- que che i canili siano circondati da alberi ad alto fusto e siepi, in modo da creare ampi spazi di ombra e integrarli visivamente all’ambiente circostante, creando contemporaneamente un valido isolamento acustico. Nella progettazione dei canili di nuova costru- zione deve essere considerato con attenzione il raggiungimento di una buona ventilazione ottenuta con accorgimenti strutturali o grazie ad una ben studiata collocazione dell’intera struttura. Ciò migliora la situazione igienico- sanitaria, allontanando i cattivi odori, miti- gando le alte temperature e contribuendo a rendere più gradevole l’ambiente per gli ani- mali, gli operatori e i visitatori. Altrettanto im- Requisiti strutturali Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 13 Il canile rifugio, procedure e protocolli • Le aree pavimentate siano costruite in ma- teriale lavabile, disinfettabile, non sdruc- ciolevole e lievemente pendenti (la pen- denza non deve superare il 3%) in modo da permettere il rapido allontanamento delle urine e delle acque di lavaggio presso i ca- nali di scolo. È da sconsigliare l’uso di pia- strelle in quanto possono rompersi per urti meccanici o possono scollarsi con la pres- sione dell’idropulitrice. Una buona soluzio- ne può essere rappresentata da cemento trattato con resine speciali anche colorate (gradevoli alla vista), resistenti in ambienti esterni e che proteggono il cemento evi- tando la formazione di buche. • Gli spigoli e gli angoli siano arrotondati in modo da evitare il ferimento dei cani e de- gli operatori nonché gli accumuli di sporco. • Tutti i locali di servizio (cucine, ambulatori, ecc.) e i box chiusi siano protetti da zanza- riere a maglie fitte che impediscano l’in- gresso di zanzare e flebotomi. • Tutte le parti erbose siano mantenute co- stantemente rasate al fine di evitare che di- ventino ricettacolo di parassiti quali zecche. • Le porte di accesso ai box abbiano requisiti di robustezza e facilità di apertura e chiusu- ra da parte degli operatori ma non dei cani. • I cancelli di accesso ai box abbiano la parte inferiore in materiale resistente agli urti e quella superiore in rete elettrosaldata con maglie che impediscano ai cani di infilarci il muso o le zampe (ad esempio con maglie di 4 × 4 cm). • Le reti di recinzione sovrastino un muretto di cemento o laterizi. Tale muretto deve es- sere adeguatamente interrato per impedi- re che gli animali scavino gallerie. • Siano sempre presenti aree di sgamba- mento esterne per consentire a tutti i cani l’esposizione all’aria aperta e un adeguato svolgimento dell’attività fisica. • I box siano forniti di cucce in materiale la- vabile e disinfettabile. È auspicabile che le cucce abbiano una parete (o il tetto) smontabile in modo da rendere agevole la pulizia. In aggiunta a ciò, l’esperienza di dei cani e, pertanto, non è possibile riferire misure ottimali valide in ogni situazione. E’ stato osservato che i box suddivisi in tre aree (interna, esterna coperta e aperta sco- perta) offrono un migliore riparo dalle in- temperie e dal caldo estivo. Inoltre, al solo scopo di dare un’indicazione, si ricorda che la Deliberazione n. 353 del 2 aprile 2013 della regione Emilia-Romagna dispone che box individuali, con area di sgambamento aggiuntiva, abbiano dimensione minima di 9 m2, misura che si avvicina maggior- mente alle esigenze di spazio degli animali rispetto a quelle previste da numerose leg- gi regionali. • Le strutture di nuova costruzione siano progettate in modo da privilegiare box multipli (2-5 cani). In linea generale nei box multipli i cani dovrebbero disporre unita- riamente almeno dello stesso spazio che avrebbero nei box singoli. • Siano presenti aree o locali che manten- gano temperature adeguate per cani con esigenze particolari (per. es. non al di sot- to dei 15° gradi per cuccioli e cani di taglia piccola e a pelo raso). • Siano previste delle aree destinate ai cuc- cioli, adeguatamente arricchite con attrez- zature ludiche per il corretto sviluppo com- portamentale anche al fine di ottenere un indice di adottabilità ottimale. • Siano presenti delle aree di prima acco- glienza nelle quali far sostare i cani appe- na arrivati dal canile sanitario in attesa di essere inseriti in un gruppo o nelle quali formare nuovi gruppi • Il reparto destinato ai soggetti problema- tici sia collocato in un’area distante dall’in- gresso, lontano da fonti di stress e non accessibile ai visitatori. Cespugli e piante basse possono essere utili al cane timoroso o ansioso per sentirsi più al sicuro. • I box destinati ai cani pericolosi siano con- tigui, separati da doppie porte (a ghigliot- tina) azionabili dall’esterno in modo che gli operatori possano trasferire i cani da un box all’altro durante le pulizie, lavorando in sicurezza. Il canile rifugio, procedure e protocolli 14 Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 procedure per garantire il costante riforni- mento di acqua pulita. • Siano presenti uffici predisposti per l’acco- glienza del pubblico. campo indica che sono da preferirsi quelle a tettuccio piano, quindi fruibile dal cane, rispetto a quelle a tettuccio spiovente. • Siano previsti dei sistemi di abbeverata automatica o, in alternativa, ci siano delle • Piano annuale di prevenzione (controlli pe- riodici e protocolli profilattici); • Piano alimentare; • Protocollo di igiene ambientale e disinfe- zione; • Procedura per lo sgambamento (che per- metta di verificare l’attività fisica di tutti i cani e la relativa frequenza); • Procedura per le adozioni; • Procedura per la gestione rifiuti; • Procedura di controllo degli animali infe- stanti; • Procedure di biosicurezza per gli operatori; • Piano di formazione per l’anno in corso e archivio degli anni precedenti; • Procedura di gestione dell’ingresso visitatori; • Piano di emergenza ed evacuazione; • Procedura per la corretta tenuta dei registri. Negli stessi uffici devono inoltre essere con- servati i documenti e gli atti che registrino il regolare svolgimento dei processi sopra men- zionati al fine di monitorare le attività, indivi- duare le eventuali azioni correttive e rendere l’intero processo trasparente. È auspicabile che piani, procedure e tutti gli atti relativi siano gestiti in maniera informa- tizzata per permettere una gestione più pre- cisa e all’occorrenza una immediata disponi- bilità dei dati. Presso il canile devono essere conservati i se- guenti documenti o le relative copie: • autorizzazione sanitaria rilasciata dall’au- torità competente; • organigramma con l’identificazione del personale organico e dei volontari; • convenzione di gestione; • atto di incarico del direttore sanitario; • registro di carico/scarico dei cani (anche informatizzato); • registro farmaci (quando previsto); • registro rifiuti speciali; • documento informativo sull’orario e la mo- dalità di apertura al pubblico; • registro dei visitatori e percorso; • documento informativo sulla procedura di affidamento; • documento di valutazione del rischio per gli operatori; • certificazioni di conformità degli impianti; • schede sanitarie cartacee o informatizzate • regolamento della struttura con annessi pro- tocolli (sanitario, mansionario, gestionale); • autorizzazione ministeriale ad ospitare cani a seguito di sequestro per maltrattamento ai sensi del DM 2/11/2006 (se prevista). Presso i locali adibiti ad uffici devono essere inoltre conservati tutti i documenti di pro- grammazione e organizzazione dei seguenti processi: Gestione documenti e archiviazione Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 15 Il canile rifugio, procedure e protocolli Il canile può essere coinvolto in disastri am- bientali di varia natura (dissesti idrogeologici, esondazioni, terremoti, avvelenamento atmo- sferico, ecc.) che richiedono una immediata evacuazione. In questo contesto due aspetti appaiono rile- vanti: • le modalità di evacuazione; • la sistemazione dei cani evacuati. La modalità di evacuazione deve essere de- scritta da una apposita procedura che differi- sce a seconda dell’organizzazione del canile. Per la sistemazione dei cani evacuati è auspi- cabile avere delle apposite convenzioni con le strutture ricettive più vicine. Strumenti indispensabili per una pronta ed ef- ficiente evacuazione sono: • gli elenchi degli operatori del canile ag- giornati e prontamente accessibili che in- cludano i loro indirizzi e recapiti telefonici, • la planimetria del canile (vedi scheda tecni- ca) affissa all’ingresso della struttura; • le attrezzature per il trasferimento degli animali (guinzagli, gabbie e automezzi) in numero adeguato al numero di cani; • elenco dei canili, allevamenti e pensioni più vicini in cui venga anche indicata la ca- pacità di accoglienza delle strutture È necessario fare particolare attenzione che i percorsi di fuga siano sempre mantenuti liberi e che gli idranti e gli estintori siano sottoposti a controllo periodico, secondo quanto previ- sto dalla normativa in vigore e dalla casa pro- duttrice. La procedura di evacuazione e i singoli allega- ti devono essere aggiornati ogni volta che si verifichino le seguenti condizioni: • variazioni negli edifici per quanto attiene sia alle strutture sia agli impianti; • variazioni organizzative; • nuove norme che richiedono modifiche; • mutazioni nelle esigenze di sicurezza; • significative variazioni numeriche degli animali nei box; • variazioni nei recapiti degli operatori; • variazioni nei percorsi di fuga. Piano di emergenza e di evacuazione La planimetria deve riportare: - i box con l’indicazione della capienza; - gli altri locali e le relative destinazioni di uso; - le uscite di emergenza; - i percorsi di fuga (colorati); - le attrezzature antincendio (estintori, idranti, ecc.); - la segnaletica di sicurezza; - i punti di erogazione dell’acqua; - la posizione del quadro con sganciatore elettrico; - la posizione del rubinetto per la chiusura del gas; - le cassette di medicazione. Scheda tecnica I. Planimetria. Il canile rifugio, procedure e protocolli 16 Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 I rifiuti prodotti dal canile sono riconducibili alle seguenti categorie: • rifiuti urbani o rifiuti assimilati o assimilabi- li ai rifiuti solidi urbani; • rifiuti sanitari pericolosi; • rifiuti speciali. Rifiuti assimilati o assimilabili ai rifiuti solidi urbani Rientrano in questa tipologia i rifiuti che de- rivano da attività di routine del canile e non presentando rischio tossico o infettivo e sono assoggettati alle modalità di gestione dei ri- fiuti urbani. La raccolta ed il deposito devono essere organizzati in modo tale da evitare cat- tivi odori, disordine e inquinamento ambien- tale. Per quanto riguarda la raccolta differenziata di vetro, plastica, metallo, carta e cartone devo- no essere rispettate le specifiche disposizioni comunali. Gli scarti di giardinaggio possono essere smal- titi in appositi contenitori da compost ed es- sere utilizzati sui terreni della stessa struttura oppure, se di modica entità, dopo adeguata ri- duzione di volume, possono essere depositati presso un contenitore riportante la dicitura “rifiuto organico”. Gli Indumenti monouso, quando non utilizzati per attività medica o infermieristica, possono essere smaltiti presso gli appositi contenitori recanti la dicitura “raccolta indifferenziata”. Rifiuti sanitari pericolosi Sono rifiuti derivanti dalle attività ambulato- riali, chirurgiche, mediche ed infermieristi- che condotte presso gli ambulatori dei canili sanitari e rifugio o comunque praticate sugli animali del canile. Questi rifiuti devono esse- re identificati tramite il codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti). Le quantità prodotte e la tipologia devono essere riportate sui formula- ri di identificazione che devono essere conser- vati in ordine cronologico per 5 anni. I rifiuti sanitari pericolosi sono suddivisi in: 1. rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo; 2. rifiuti sanitari pericolosi a rischio non in- fettivo. Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo Sono rifiuti provenienti da attività veterinaria che rispondono ad almeno una delle seguenti caratteristiche: • siano contaminati da agenti patogeni per l’uomo o per gli animali; • siano venuti a contatto con un qualsiasi li- quido biologico, secreto od escreto, per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario, un rischio di patologia trasmissibile attra- verso tali liquidi. Tutti i rifiuti pungenti e taglienti usati devono essere considerati rifiuti sanitari pericolosi a ri- schio infettivo per la possibilità di trasmettere al personale agenti patogeni. Questi rifiuti devono essere conferiti in appo- siti contenitori rigidi a tenuta, recanti la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” e il simbolo del rischio biologico. I contenitori, una volta riempiti, devono essere chiusi ed in- seriti in un altro apposito contenitore rigido. Rifiuti sanitari pericolosi a rischio non infettivo Appartengono a questa categoria i farmaci ci- totossici e citostatici. Rifiuti speciali Acque reflue Le acque reflue di lavaggio di un canile (sani- tario, rifugio, pubblico o privato), non posso- no essere destinate a spandimento sul suolo, Gestione rifiuti Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 17 Il canile rifugio, procedure e protocolli almeno 2 anni. I canili possono essere dotati di impianti di termodistruzione autonomi, al- trimenti il responsabile del canile si può avva- lere di una ditta di trasporto autorizzata dalla ASL per l’avvio alla termodistruzione. Deve essere presente un frigorifero dedicato allo stoccaggio temporaneo delle carcasse in atte- sa del prelievo da parte della ditta. La carcassa deve essere trasportata in un sacco monouso sufficientemente resistente e a tenuta. La se- poltura, quando prevista dalla normativa, può rappresentare una valida soluzione per parchi canile di piccole dimensioni. Smaltimento feci Le feci rimosse con le acque di lavaggio pos- sono essere smaltite come acque reflue (vedi paragrafo acque reflue). Le feci raccolte a secco possono essere im- messe in contenitori a tenuta e rimosse perio- dicamente tramite ditte autorizzate. devono invece essere depurate in loco o av- viate ad un depuratore. La depurazione in loco può essere effettuata tramite sistemi di depurazione biologica (im- pianto a fanghi attivi, fitodepurazione, perco- latore, ecc.). Le acque reflue depurate possono essere scaricate in acque superficiali (canali, torrenti o eventualmente fossi poderali). Nel caso non sia possibile ricorrere a tali si- stemi si possono immettere tutti i reflui (feci e acque di lavaggio) in una vasca di raccolta autorizzata e a tenuta, di capacità adeguata, senza trattamenti, e smaltirli tramite ditte au- torizzate. Smaltimento carcasse Le carcasse dei cani non soggette a provve- dimenti di polizia veterinaria devono essere avviate ad un impianto autorizzato di termo- distruzione, previa certificazione veterinaria da conservare presso gli uffici del canile per Rifiuto Caratteristiche Gestione Rifiuti assimilati o assimilabili ai rifiuti solidi urbani Non presentano rischio tossico o infettivo Come i rifiuti urbani Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo Contaminati da agenti patogeni per l’uomo o per gli animali o venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario, un rischio di patologia trasmissibile Devono essere identificati tramite il codice CER. Le quantità prodotte e la tipologia devono essere riportate sui formulari di identificazione Rifiuti sanitari pericolosi a rischio non infettivo Farmaci citotossici e citostatici Devono essere identificati tramite il codice CER. Le quantità prodotte e la tipologia devono essere riportate sui formulari di identificazione Rifiuti speciali Acque reflue e deiezioni Depurate in loco o avviate a depurazione Scheda tecnica II. Rifiuti. Il canile rifugio, procedure e protocolli 18 Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 Nei canili il controllo di specie animali infe- stanti (pest) assurge a particolare importanza in considerazione della gravità dei danni che possono causare tra i quali ricordiamo: • danni meccanici alla struttura; • imbrattamento dell’ambiente; • imbrattamento e distruzione delle scorte alimentari; • diffusione di malattie infettive. Gli infestanti più comuni sono rappresentati da mosche, zanzare, flebotomi, blatte, coleot- teri, ratti, topi, uccelli. Nei canili rifugio sono più frequenti le infesta- zioni in quanto le strutture sono spesso col- locate in aree periurbane circondate da cam- pagna e provviste di aree verdi destinate allo sgambamento. I mezzi di controllo degli infestanti sono molte- plici e tra questi negli ultimi anni sono andate affermandosi strategie di lotta integrata (Inte- grated pest management - IPM). I programmi di IPM sfruttano diverse informazioni (come ad esempio il ciclo di vita del parassita, l’intera- zione parassita/ambiente, le modalità di diffu- sione, la sensibilità ai vari metodi di lotta ecc.) per raggiungere una maggiore efficacia e una riduzione dell’uso degli agenti chimici. Le strategie di lotta integrata comprendono: • monitoraggio e identificazione dei pest; • prevenzione; • controllo. Monitoraggio Il monitoraggio si basa sull’ispezione visiva e sull’uso di trappole. L’ispezione visiva degli ambienti viene effettuata per rilevare i segni della presenza di specie infestanti (materiali rosicchiati, animali o insetti morti, ragnatele, escrementi, impronte, ecc.). L’uso di trappole specifiche consente di rileva- re la presenza di infestanti non rilevabili alla ispezione visiva. Prevenzione La prevenzione si basa su: 1. pulizia dei locali, delle cucce e degli am- bienti esterni che deve essere accurata e a cadenza giornaliera e deve essere prece- duta dalla rimozione di eventuali ostacoli fisici (scatole, attrezzi, ecc.); 2. eliminazione di ogni eventuale fessura- zione delle strutture murarie, delle porte e degli infissi; 3. installazione di reti metalliche su tutte le finestre; 4. cura costante del verde (le zone a man- to erboso devono essere rasate e le zone cespugliose devono essere potate rego- larmente). Controllo Il controllo degli infestanti è solitamente affi- dato a ditte specializzate, tuttavia conoscere i principali metodi di controllo è importante per verificare il lavoro svolto. I mezzi di controllo possono essere fisici, bio- logici, chimici e meccanici. Mezzi di controllo fisici • Ultrasuoni; • vapore; • congelamento con azoto liquido. Mezzi di controllo biologici Si basano prevalentemente sull’utilizzo di in- setti antagonisti ed agenti patogeni (virus, batteri, protozoi, nematodi). Nei canili può es- sere utile l’utilizzo del Bacillus thuringiensis per il controllo delle zanzare. Mezzi di controllo chimici I principi attivi utilizzabili nella lotta ai pest sono riportati nel Regolamento UE sui biocidi n. 528/2012. Controllo animali infestanti Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 19 Il canile rifugio, procedure e protocolli Mezzi di controllo meccanici I mezzi di controllo meccanici sono rappre- sentati dalle trappole. In commercio esistono molti tipi di trappo- le finalizzate alla cattura sia di roditori che di insetti. Formazione e addestramento degli operatori Gli operatori devono essere adeguatamente addestrati sulla rilevazione dei segni di presenza di pest (presenza di materiali rosicchiati, feci, carcasse, impronte, ecc.) e sulle misure di prevenzione e controllo. Piano di monitoraggio Il piano di monitoraggio deve essere redatto da un esperto e prevedere una appropriata procedura documentabile. Piano di prevenzione Il piano di prevenzione deve essere redatto da un esperto e prevedere una appropriata procedura documentabile. Piano di controllo Il piano di controllo deve essere redatto da un esperto e prevedere una appropriata procedura documentabile che deve essere adeguata periodicamente in base ai dati di monitoraggio. Scheda tecnica III. Piano di controllo pest. Il canile rifugio, procedure e protocolli 20 Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 Il responsabile del canile deve effettuare una corretta valutazione dei rischi per gli operatori e attuare una efficace prevenzione. I rischi più comuni sono rappresentati da: • infortuni; • zoonosi. Infortuni Possono essere riconducibili a 3 gruppi prin- cipali: • infortuni dovuti a caratteristiche strutturali dei locali e degli ambienti del canile; • infortuni dovuti alla conduzione delle atti- vità; • infortuni dovuti ad aggressioni di animali ospiti. Gli infortuni dovuti a caratteristiche strut- turali si verificano soprattutto quando le costruzioni non sono ben progettate e ben manutenute. Tra le cause più frequenti ricordiamo: • pavimenti sdrucciolevoli e soluzioni di con- tinuità che possono causare scivolamenti e cadute; • angoli, spigoli e rifiniture che possono cau- sare tagli, graffi, escoriazioni; • impianti elettrici che possono causare fol- gorazioni. Le attività lavorative che più frequentemente possono essere causa di infortuni sono rap- presentate da: • immagazzinamento e prelievo di fusti (ali- menti, agenti chimici, ecc.); • spostamenti di animali. Gli infortuni dovuti ad aggressioni di animali ospiti possono essere riconducibili a: • eccessivo affollamento dei box; • presenza di animali con disturbi compor- tamentali; • eccessiva familiarità degli operatori con gli animali e conseguente diminuzione dell’attenzione. Prevenzione infortuni Gli infortuni legati alle caratteristiche delle strutture possono essere prevenuti attuan- do le misure riportate nel capitolo “Requisiti Strutturali”. Gli infortuni legati allo svolgimento delle atti- vità possono essere prevenuti predisponendo rigorose procedure per l’esecuzione standar- dizzata delle attività lavorative. Gli infortuni legati a eccessiva familiarità o a errato atteggiamento verso gli animali posso- no essere ridotti o eliminati con un’adeguata formazione degli operatori. In ogni caso deve essere prevista un’assicu- razione per la struttura e/o per gli operatori/ volontari. Zoonosi Per zoonosi si intende qualsiasi malattia e/o infezione trasmessa direttamente o indiret- tamente dagli animali all’uomo e viceversa; possono essere causate da batteri, miceti, pa- rassiti, virus e veicolate da vettori. I più comuni agenti di zoonosi sono: • Campylobacter; • Salmonella; • Escherichia coli; • Giardia; • Dermatofiti • Leishmania; • Leptospira; • Echinococco; • Toxocara canis; • Ancylostoma; • Dirofilaria immitis; • Dirofilaria repens. Sicurezza Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 21 Il canile rifugio, procedure e protocolli • controllo clinico dei cani in ingresso; • profilassi vaccinali; • trattamenti antiparassitari per parassiti in- terni e esterni; • disinfestazione degli ambienti; • pulizia accurata, disinfezioni dei locali; • dieta individuale, sana e bilanciata per fa- vorire un buono stato di salute e una ade- guata risposta immunitaria; • uso di dispositivi di protezione individuale per gli operatori; • eventuale separazione fisica/quarantena degli animali (da valutare bene per gli ef- fetti negativi sul benessere a causa dell’iso- lamento sociale). Le modalità di trasmissione possono essere: 1. morsi o graffi; 2. contatto con sangue infetto e altri liquidi biologici; 3. puntura di insetti; 4. contatto con liquami; 5. semplice contatto con l’animale. Prevenzione Benché presso i rifugi arrivino animali tran- sitati dal canile sanitario e quindi già sotto- posti a controlli sanitari, è comunque im- portante adottare misure preventive delle zoonosi quali: Gli operatori prima di entrare nella parte del canile che ospita gli animali devono cambiarsi nei locali destinati a spo- gliatoi per indossare adeguati indumenti, eventualmente monouso Gli addetti alle operazioni di pulizia devono indossare stivali con suole antiscivolo Lo spostamento dei cani e la somministrazione di alimenti devono avvenire secondo precisa procedura L’eventuale impiego di sostanze chimiche disinfettanti che provocano irritazione delle vie respiratorie deve essere comunicato per tempo a tutti gli operatori. L’accesso ai locali potrà avvenire solo al termine dell’effetto tossico della sostanza chimica usata A fine lavoro gli operatori devono lasciare gli indumenti in appositi contenitori di raccolta distinti per quelli da avviare al lavaggio e quelli monouso. Se sono entrati in contatto con animali o luoghi sospetti di infezione dovranno provve- dere alla propria disinfezione prima di passare nella cosiddetta zona pulita Scheda tecnica IV. Sicurezza operatori. Il canile rifugio, procedure e protocolli 22 Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 Tutti gli operatori del canile devono essere adeguatamente formati, a partire dal respon- sabile che sarebbe opportuno ottenesse un riconoscimento di idoneità da parte del servi- zio veterinario della ASL territorialmente com- petente (così come previsto per allevamenti e pensioni in talune regioni). Il responsabile deve garantire che tutti gli operatori abbiano una formazione e un ad- destramento adeguati allo svolgimento delle proprie attività per: • operare in relazione al proprio livello di competenza; • costruire un buon rapporto con gli animali, gli altri operatori e i volontari; • conoscere adeguatamente le esigenze etologiche e sanitarie degli animali; • conoscere le procedure applicate nel cani- le e la normativa vigente. Come già detto in premessa è auspicabile che il canile rifugio eroghi formazione con perso- nale esperto. Oltre ai corsi di formazione e di aggiornamen- to è opportuno prevedere anche periodi di tirocinio per ogni operatore. Formazione del personale Il responsabile del canile d’intesa con il direttore sanitario deve redigere un piano annuale di formazione e aggiornamento per tutto il personale, definendo: - gli obiettivi - gli argomenti - il target dei partecipanti - la durata - il periodo di erogazione. Scheda tecnica V. Piano di formazione. Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 23 Il canile rifugio, procedure e protocolli Al canile accedono quotidianamente sia colo- ro che vi lavorano (direttore, operatori, veteri- nari, fornitori, volontari) sia visitatori, pertanto l’ingresso nelle diverse aree deve essere diver- sificato secondo le attività e il ruolo svolto. Alcune strutture quali ambulatorio, inferme- ria, sala operatoria, locale di deposito della scorta farmaci, box degli animali malati o pe- ricolosi, possono essere frequentati esclusiva- mente da personale autorizzato dal responsa- bile del canile o dal medico veterinario. Gli elenchi delle persone autorizzate per le strutture ad accesso limitato devono essere conservati presso gli uffici per tutto il perio- do di validità. I visitatori esterni hanno accesso al canile in orari prestabiliti e resi noti tramite apposita cartellonistica affissa all’ingresso della strut- tura. Possono essere programmati appunta- menti su richiesta telefonica in orari al di fuori dell’apertura. Tutti i locali non direttamente destinati al ricovero degli animali devono es- sere debitamente identificati. La presenza di apposita cartellonistica segna- la i percorsi per il pubblico che visita la struttu- ra durante gli orari di apertura del canile. È opportuna la presenza di piantine in cui si segnala la localizzazione del luogo in cui ci si trova. Si ricorda che è auspicabile che i canili siano aperti al pubblico per più giorni alla settima- na e preferibilmente durante i giorni prefe- stivi e festivi. Controllo accessi All’interno della struttura è vietato l’ingresso con mezzi motorizzati non autorizzati Non è consentito ai visitatori accedere nelle aree dove sono ospitati gli animali senza la presenza e il consenso degli operatori addetti Gli operatori non autorizzati non possono accedere ai locali ad accesso limitato (per es. ambulatorio, uffici) Durante gli eventi, il pubblico deve percorrere le vie segnalate da apposite frecce o da indicazioni equivalenti che indichino il percorso più breve e diretto alla struttura dove l’evento avrà luogo I volontari possono accedere al canile per collaborare nelle attività di pulizia della struttura e di cura degli animali, previa apposita autorizzazione nella quale siano definiti orario e modalità di frequenza Scheda tecnica VI. Modalità di accesso al canile e ai locali. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al responsabile del canile specificando: - nome; - cognome; - data di nascita; - indirizzo; - estremi di un documento d’identità; - autodichiarazione relativa all’assenza di carichi penali pendenti per maltrattamento di animali; - partecipazione a corsi sulla cura degli animali; - giornate di disponibilità. Per i giovani volontari di età compresa tra16 e 18 anni è necessaria l’autorizzazione di chi esercita la patria potestà. Scheda tecnica VII. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività di volontariato nel canile. Parte II Aspetti sanitari Il canile rifugio, procedure e protocolli 26 Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 tie e per questo motivo è essenziale porre par- ticolare attenzione alle procedure di gestione dei nuovi ingressi. L’ingresso di nuovi cani nella struttura rappre- senta un momento di elevato stress per gli animali e un rischio di introduzione di malat- Gestione dei nuovi ingressi Documentazione di scorta all’ingresso di un cane Il cane in ingresso nel canile rifugio proveniente dal canile sanitario è scortato dalla seguente documentazione: a) documento di iscrizione all’anagrafe canina attestante: - codice identificativo del microchip; - razza del cane; - sesso; - data o periodo di nascita; - mantello; - taglia; - nome; - data iscrizione; - segni particolari; - note. b) documento dell’autorità che dispone il ricovero e la motivazione (ad esempio rinvenimento, cattura, rinuncia alla proprietà, sequestro). Nel caso di rinuncia alla proprietà deve esserene specificata la motivazione. c) cartella clinica contenente almeno le seguenti informazioni: - visita clinica con l’indicazione della data, esito ed eventuali diagnosi; - esami di laboratorio, con l’indicazione della data e dell’esito; - terapie effettuate con l’indicazione della data, dei dosaggi e della durata; - trattamenti antiparassitari sia esterni che interni con l’indicazione della data, dei dosaggi e della durata del trattamento; - vaccinazioni con indicazione della data; - indicazione e descrizione di eventuali disturbi comportamentali. Nel caso il cane non provenga dal canile sanitario, è importante che il responsabile del rifugio stabilisca una procedura per la raccolta delle informazioni sopra riportate Scheda tecnica VIII. Documentazione nuovi ingressi. Nel registro di carico e scarico degli animali ospitati devono essere riportate almeno le seguenti informazioni: - microchip dell’animale; - data di entrata; - provenienza; - generalità del proprietario (sindaco per i cani vaganti o privato cittadino in caso di rinuncia); - data e causa di morte; - data di adozione/affidamento; - destinazione del cane in caso di affidamento o adozione. Scheda tecnica IX. Registro di carico e scarico. Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 27 Il canile rifugio, procedure e protocolli segna ed a qualsiasi titolo sono tenuti alla denuncia per qualunque nuovo caso di ma- lattia o di morte improvvisa che si verifica entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata.” Protocolli di prevenzione e cartelle cliniche Prevenzione La prevenzione delle malattie infettive nel ca- nile si basa su una conduzione gestionale che limiti l’esposizione ai patogeni e mantenga gli ospiti del canile in uno stato di salute tale da renderli meno inclini ad ammalarsi. In tale ottica ogni canile rifugio deve redigere ed attuare un piano per analisi di laboratorio e per le profilassi antiparassitarie e vaccinali. Tale piano deve essere redatto in relazione alla situazione epidemiologica del territorio, del canile ed eventuali obblighi previsti dal- le singole norme regionali (es. leishmania in alcune regioni). A tal proposito si sottolinea come l’accertamento delle cause di morte de- gli animali, anche attraverso esami necrosco- pici, ha una funzione di prevenzione di nuovi focolai e inoltre contribuisce al monitoraggio delle cause di morte diventando un indice della qualità di gestione del canile. Nel piano annuale dei controlli periodici pos- sono essere compresi: visite cliniche, controlli sierologici, esami emocromocitometrici, bio- chimico-clinici e esami delle feci. Oltre alla regolare profilassi per gli ectoparas- siti, l’alta incidenza di malattie trasmesse da vettori in alcune zone (per es. leishmaniosi, filariosi, erhlichiosi, borreliosi, ecc.), rende in- dispensabile oltre al trattamento diretto degli animali anche disinfestazioni ambientali peri- odiche. I protocolli vaccinali variano secondo l’area geografica, il numero di animali ospitati, l’in- tensità del turn-over, l’anamnesi collettiva e individuale e la situazione del canile e sono La gestione sanitaria di un canile rifugio ha come obiettivi fondamentali: • tutelare il benessere degli animali; • prevenire le patologie degli animali; • curare le patologie di qualsiasi natura degli animali; • prevenire le malattie trasmissibili all’uomo. La gestione sanitaria del canile vede a capo un medico veterinario come direttore sanita- rio ma a vari livelli e a diverso titolo coinvolge tutti gli operatori. Una buona gestione sanitaria porta al miglio- ramento delle condizioni generali di benesse- re degli animali e degli operatori e alla ridu- zione dei costi delle spese mediche riducendo l’incidenza delle malattie e migliorando l’in- dice di adottabilità. Per ottenere ciò, tutte le attività del canile e in maniera particolare l’a- limentazione, la gestione corretta delle nuove introduzioni, l’igiene ambientale, la gestione controllata del personale e del pubblico in entrata e in uscita devono essere oggetto di costante monitoraggio. Al fine di una corretta gestione della salute degli animali, oltre alla conoscenza della nor- mativa sull’utilizzo dei farmaci, i canili rifugio dovrebbero essere provvisti di: • box di isolamento; • locale di deposito farmaci e antisettici ad uso topico; • locali adibiti ad ambulatorio o clinica o ospedale veterinario; • sala e box di degenza. È inoltre utile potersi avvalere di un laboratorio di analisi (interno o esterno). È fortemente auspicabile che nei canili rifugio privati dotati di ambulatori o cliniche veterina- rie vi siano accessi separati per i cani padronali e quelli del canile. Si ricorda che secondo il DPR 320/54 “I ve- terinari liberi esercenti, i proprietari e i de- tentori di animali anche in temporanea con- Gestione sanitaria Il canile rifugio, procedure e protocolli 28 Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 Tipo di intervento Tempi Vista medica con esame obiettivo generale Almeno due volte l’anno Esame feci e trattamento per parassiti intestinali L’esame almeno due volte l’anno e il trattamento secondo necessità Trattamento antiparassitario per parassiti interni Su indicazione veterinaria in relazione alla situazione epidemiologica e al tipo di prodotto usato Trattamento antiparassitario per parassiti esterni Su indicazione veterinaria in relazione a tipo di prodotto usato e a situazione climatica Esami sierologici (p.e. leishmania, dirofilaria) Almeno una volta l’anno nelle zone endemiche; con frequenza da stabilirsi in corso di epidemia; secondo i piani regionali laddove previsti Vaccinazioni Secondo protocollo individuale Tutti gli interventi possono essere fatti con maggior frequenza su alcuni o su tutti i cani se particolari situazioni cliniche lo richiedano. Altri esami e altre azioni preventive possono essere inseriti nel piano di prevenzione in base alla situazione epidemiologica o geografica del canile. Scheda tecnica XI. Piani di prevenzione. essere separati, pertanto nella cartella clinica vanno annotate anche le eventuali diagnosi di disturbi comportamentali e i percorsi tera- peutici messi in atto da personale esperto in medicina comportamentale del cane. È op- portuno inserire nella cartella clinica un pro- spetto che riporti i dati e le informazioni illu- strati nella Scheda Tecnica XII. stabiliti del medico veterinario responsabile della struttura in coerenza anche con quanto già effettuato nel canile sanitario. Le linee gui- da per la vaccinazione del cane e del gatto sti- late dal Vaccination Guidelines Group (VGG) della World Small Animal Veterinary Asso- ciation (WSAVA) pubblicate e aggiornate nel 2015 possono rappresentare un ottimo riferi- mento per la scelta dei vaccini di base (core) o facoltativi (non core) e dei protocolli vaccinali. Nelle stesse linee guida sono reperibili utili in- dicazioni circa gli esami sierologici necessari per la documentazione e il monitoraggio del- le risposte immunitarie e un paragrafo sulle reazioni avverse. Nella Scheda Tecnica XI sono riportati gli in- terventi di prevenzione di base da attuare su tutti gli animali. Cartella clinica Nella cartella clinica devono essere conservati tutti i documenti di registrazione attestanti i controlli, le diagnosi, le terapie, gli interventi chirurgici, i trattamenti e qualsiasi altro docu- mento che può fornire informazioni circa la salute del cane. Le cartelle cliniche aggiornate consentono di avere sempre a disposizione la storia clinica del cane e rappresentano la base per elaborare un puntuale quadro epidemio- logico della struttura. È opportuno ricordare che il benessere fisico e quello psicologico del cane non possono Per i trattamenti profilattici obbligatori previsti dalla normativa si rimanda alla legge 281/91, art. 2, comma 5. Nei canili italiani sono, di solito, ritenuti “core” le seguenti vaccinazioni: - Parvovirus-2 canino; - Virus del cimurro; - Adenovirus-2 canino. - Leptospira interrogans sierogruppo Canicola - Leptospira interrogans sierogruppo Icterohaemorrhagiae - Leptospira interrogans sierogruppo Australis - Leptospira kirschneri sierogruppo Grippotyphosa Solitamente rientrano nelle “non core” le seguenti vaccinazioni: - Bordetella bronchiseptica; - Virus Parainfluenzale-3; - Borrelia burgdoferi; - Herpesvirus-1canino; - Leishmania infantum; - Coronavirus canino; - Microsporum canis; - Babesia canis. I vaccini devono essere conservati in frigorifero, secondo le indicazioni del produttore e usati entro la data di scadenza. Scheda tecnica X. Vaccinazioni. Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 29 Il canile rifugio, procedure e protocolli Gestione dell’igiene ambientale e della disinfezione Tra i disinfettanti che possono essere utilizzati: • alcool • composti a base di cloro • aldeidi • iodofori • composti di ammonio quaternario. Gli alcool sono battericidi ma non sporicidi e agiscono denaturando le proteine. I composti a base di cloro hanno un ampio spettro di attività, sono economici e sono ve- loci da utilizzare, ma sono anche corrosivi ed instabili. Le aldeidi devono essere usate in soluzione acquosa e possono essere utilizzate sia sotto forma gassosa che liquida. Possiedono azione battericida, fungicida, virulicida e a determi- Foto - nome; - microchip; - razza; - sesso; - mantello; - taglia; - data di nascita (se conosciuta o indicativa); - data di ingresso nel canile; - motivo di consegna al canile (per es. rinvenuto vagante, sequestrato, consegnato dal proprietario). Visite cliniche (tutte le visite effet- tuate compresa quella presso il canile sanitario) Data di effettuazione, nome del veterinario, esito Esami di laboratorio Data, richiedente ed esito Trattamenti antiparassitari Data, prodotto usato, veterinario Vaccinazioni Data, vaccino usato, veterinario Terapie Data, protocollo terapeutico, veterinario prescrittore Interventi chirurgici Data, ambulatorio di esecuzione, equipe chirurgica Visite comportamentali Data, diagnosi, nome del veterinario, terapia prescritta Dieta Tipo di dieta, durata, veterinario prescrittore Scheda tecnica XII. Cartella clinica. Far uscire i cani e sistemarli in luogo asciutto. Rimuovere tutte le parti mobili. Tutti gli oggetti presenti, in maniera particolare ciotole e abbeveratoi, devono essere accuratamente detersi e risciacquati. Lavare e disinfettare con prodotti efficaci ed attendere i tempi di azione. La scelta dei prodotti è fatta dal direttore sanitario o da un veterinario da lui delegato. Risciacquare abbondantemente con acqua calda in modo da rimuovere i residui di disinfettante. Allontanare l’acqua in eccesso. Far rientrare i cani solo quando l’ambiente è sufficientemente asciutto. N.B. Anche le aree di sgambamento devono essere tenute pulite con la rimozione almeno quotidiana dei rifiuti organici solidi. Scheda tecnica XIII. Gestione dell’igiene ambientale e della disinfezione. nati valori di pH anche sporicida. L’aldeide più usata è la glutaraldeide. Gli iodofori, come soluzioni di iodio, sono utilizzati come disinfettanti della cute e delle mucose. Le soluzioni diluite hanno un elevato potere battericida ma la presenza di materiale organico riduce la loro attività. I composti quaternari d’ammonio sono am- piamente utilizzati come disinfettanti e an- tisettici e normalmente sono inattivati da acqua dura, sapone e residui anionici. Possie- dono azione fungicida, battericida e virulicida (limitatamente ai virus lipofilici). Il loro uso è ottimale per la sanitizzazione ambientale di superfici quali pavimenti, sanitari e muri. Ferma restando quindi la possibilità di sceglie- re i prodotti più confacenti alle esigenze pra- tiche, si ribadisce che le operazioni di pulizia (con acqua, idropulitrici, ecc.) devono essere eseguite solo dopo aver fatto allontanare il cane dal box. Il canile rifugio, procedure e protocolli 30 Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 La prescrizione avviene con ricetta elettroni- ca come riportato nel manuale operativo del- la ricetta elettronica veterinaria di cui al link: https://www.ricettaveterinariaelettronica.it/ manuale.html. I documenti d’acquisto dei farmaci devono es- sere conservati per tre anni. Gli operatori che affiancano il veterinario nelle somministrazioni devono essere ade- guatamente formati e rispettare rigorosa- mente la posologia prescritta. La legislazione vigente prevede che vengano immediata- mente segnalate le sospette reazioni avverse ai farmaci al Ministero della Salute o ai centri regionali di farmacovigilanza (http://www. salute.gov.it/FarmacoVigilanzaVetModule/ FarmacoVigVetServlet). Gestione dei farmaci La prescrizione del farmaco può essere fatta solo dal direttore sanitario o da un veterinario da lui delegato. Le modalità di tenuta delle scorte dei medici- nali deve rispettare quanto indicato dagli art. 80; 82 e 84 del Dlgs. 193/2006. I nominativi dei medici veterinari responsabili delle scorte devono essere indicati nella do- manda di autorizzazione alla scorta presenta- ta ai servizi veterinari della ASL competente per territorio con l’indicazione delle ulteriori strutture presso le quali risultano responsabi- li della tenuta di scorte. I medicinali devono essere custoditi in idonei locali chiusi o in ar- madi accessibili solo al veterinario responsa- bile delle scorte e devono essere conservati, in luogo adeguato, pulito, non esposto a umi- dità, luce o sbalzi termici. Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 31 Il canile rifugio, procedure e protocolli necessitano dell’accesso alle aree di sgamba- mento per almeno un’ora, due volte al giorno. Per migliorare la capacità di socializzazione e apprendimento e diminuire lo stress dei cani è altresì importante seguire le seguenti indi- cazioni: • gli operatori devono istaurare un rapporto di scambio comunicativo (visivo, gestuale e vocale) con i cani; • i cuccioli senza madre devono essere po- sti in una nursery con un adulto di buona indole che li aiuti nelle relazioni sociali in- traspecifiche; • devono essere organizzate aree attrezzate con percorsi e oggetti ludici; • devono essere organizzate attività mirate a migliorare le capacità cognitive, sociali e di apprendimento; • devono essere impostati percorsi mirati di riabilitazione per i soggetti che manifesta- no disturbi comportamentali. Esercizi che stimolano l’attività mentale, con- dotti per almeno 25 minuti al giorno, esercita- no un’importante azione sinergica con l’attivi- tà motoria. Detti esercizi possono riguardare giochi condotti con o senza l’uso di arricchi- mento ambientale, attività di abituazione (p.e. a pettorine e collari) e attività di educazione. Attraverso la stesura di un programma e di procedure che permettano di verificare lo svolgimento delle attività dei cani è possibile La collocazione dei cani in canile può essere causa di stress attribuibili a molte cause. Le più frequenti sono rappresentate da: • spazi confinati, spesso ristretti; • dinamiche relazionali alterate o assenti sia con l’uomo che con altri cani; • mancanza di esercizio fisico; • mancanza di stimoli ambientali. I segnali di stress possono essere rappresen- tati da: alterazioni del comportamento ali- mentare (es. coprofagia), movimenti in circolo prolungati (circling), paure, fobie, intolleranza verso altri animali, iperattività o leccamento, grattamento e vocalizzazioni eccessive. L’attività fisica può ridurre gli effetti avversi del confinamento, soprattutto se associata al contatto con l’uomo e a esercizi mirati alla sti- molazione mentale. La necessità di attività motoria varia secondo l’età, la mole, la razza, il periodo fisiologico, lo stato di salute, tuttavia è possibile individuare riferimenti temporali minimi per ottenere ef- fetti positivi sullo stato di benessere psicofisi- co dei cani. I cani che hanno accesso ad una zona esterna direttamente dal box, necessitano di attività di movimenti in aree di sgambamento per al- meno un’ora al giorno. Cani che non hanno accesso diretto ad una zona esterna del box (fermo restando l’obiet- tivo di dismettere questo tipo di strutture), Benessere: attività psicofisiche e valutazione Di seguito si elencano le principali attività psicofisiche di base: - educazione e training; - abituazione all'uso di collari, pettorine, museruola e guinzaglio; - abituazione alle manipolazioni; - attività di socializzazione con conspecifici e e con persone (vedi capitolo “Adozioni); - accesso quotidiano alle aree di sgambamento e, dove possibile, passeggiata al guinzaglio per favorire il comporta- mento di esplorazione dell’ambiente; - attività ludico-sportive con inserimento di arricchimenti ambientali che permettono al cane di sviluppare e allenare le proprie capacità. Scheda tecnica XIV. Attività psicofisiche. Il canile rifugio, procedure e protocolli 32 Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 Tale protocollo prende in considerazione quat- tro principi di benessere (corretta alimentazio- ne, ricovero adeguato, buono stato di salute, comportamento appropriato) e consente di: • ottenere informazioni in tempo reale sullo stato di benessere dei cani; • identificare eventuali fattori di rischio. Il protocollo è stato studiato per poter essere utilizzato non solo da autorità competenti ve- terinarie ma anche da operatori di canili ade- guatamente formati sull’applicazione del pro- tocollo e sulle nozione di base in materia di comportamento, benessere, salute e gestione dei cani in canile (vedi capitolo “Formazione del personale”). anche calcolare il numero degli operatori di cui il canile deve disporre. Tutte queste atti- vità migliorando lo stato psicofisico e le com- petenze sociali dei cani, contribuiscono ad au- mentare l’indice di adottabilità e a diminuire il numero di restituzioni al canile dei cani adot- tati (vedi paragrafo “Adozioni”). Oltre alle ispezioni interne e ai controlli isti- tuzionali, è consigliabile effettuare almeno annualmente una auto-valutazione della si- tuazione del canile sul benessere degli ani- mali ospitati, che può essere fatta attraverso l’applicazione del protocollo Shelter Quality (http://www.izs.it/IZS/Engine/RAServeFile. php/f/pdf_pubblicazioni/ProtocolloShelter- Quality_IT_maggio2018.pdf ). Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 33 Il canile rifugio, procedure e protocolli L’alimentazione è fondamentale per un buo- no stato di salute degli animali e pertanto la dieta deve essere valutata dal direttore sanita- rio o da un veterinario da lui delegato. La die- ta deve rispondere alle esigenze nutritizionali (caloriche, proteiche, vitaminiche, ecc.) degli animali ma anche rispondere a criteri di ap- petibilità e per la sua formulazione si devono prendere in considerazione: • l’età dell’animale • la mole • la razza • la stagione • l’attività fisica • lo stato fisiologico o parafisiologico (p. es. gravidanza) • la presenza di patologie È importante redigere un programma alimen- tare nel quale vengano definiti: • la tipologia di alimenti (ad esempio prepa- rati industriali o alimenti base per la prepa- razione dei pasti); • le modalità di preparazione; • le modalità e i tempi di somministrazione; • le quantità; • le misure igieniche da rispettare nella pre- parazione e nella somministrazione. Eventuali esigenze dietetiche particolari ri- feribili a stati patologici (per es. insufficienza renale, diabete ecc.) o a specifici momenti fi- siologici (per es. allattamento, crescita, ecc.) devono essere annotati nella cartella clinica. Alimenti Gli alimenti devono essere conservati in am- bienti puliti, asciutti e protetti da agenti infe- stanti (topi, ratti, ecc.). I locali di deposito degli stessi e la cucina devono avere finestre protet- te da zanzariere. Gli spazi degli ambienti e i lavandini devono essere ampi per garantire i movimenti degli operatori e le operazioni di pulizia. I pasti devono essere somministrati a orari fissi e regolari. La dieta può basarsi sull’uso di preparazioni estemporanee di alimenti o di prodotti indu- striali (crocchette, mangimi umidi inscatolati). Nei canili è possibile utilizzare sottoprodotti di origine animale costituiti da rifiuti di cu- cina e ristorazione come indicato dalla nota congiunta delle Direzioni generali della Sani- tà Animale e della Sicurezza Alimentare del 28.12.2015 del Ministero della Salute. È comunque vietato l’utilizzo per l’alimenta- zione di olio di cucina esausto e rifiuti di cucina e ristorazione costituiti da residui di alimenti già somministrati al consumatore finale. Tali sottoprodotti possono provenire solo da imprese alimentari registrate e riconosciute in base Reg.(CE) 852/2004 e Reg. (CE) 853/2004, e il loro utilizzo è consentito solo nell’ambito della medesima provincia in cui sono ubicati anche i canili. L’utilizzo di tali sottoprodotti è subordinato a: • registrazione ai sensi dell’art. 23 del Reg. CE 1069/2009; • registrazione o riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 o ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 dell’industria alimentare produt- trice dei sottoprodotti; • trattamento termico; • il responsabile o gestore del canile deve notificare all’Autorità Competente Locale l’utilizzazione dei sottoprodotti; • il proprietario dell’azienda produttrice deve detenere apposito registro in cui an- notare la data dell’invio e il peso stimato dei sottoprodotti. Inoltre, i canili rifugio possono utilizzare i pet food non idonei per motivi commerciali ai sensi della nota DGSAF prot. n. 8665 del 9 aprile 2020. Le preparazioni estemporanee devono essere Alimentazione Il canile rifugio, procedure e protocolli 34 Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 Modalità di somministrazione La somministrazione degli alimenti rappre- senta un momento di grande importanza nell’interazione cane/uomo e cane/cane. Si sconsiglia l’uso di mangiatoie collettive. Ogni cane dovrebbe disporre della propria ciotola in modo da rispettate le prescrizioni quantitative per ogni animale. Per lo stesso motivo anche le mangiatoie a getto continuo fornite di “serbatoi” sono da sconsigliare. Queste ultime inoltre riducono l’interazione con gli operatori privandoli anche del ruolo di gestori delle risorse alimentari. Un buon sistema di distribuzione dell’acqua può essere costituito da abbeveratoi a riempi- mento automatico, che garantiscono la costan- te fornitura d’acqua anche nella stagione calda. prodotte sulla base delle indicazioni del diret- tore sanitario del canile, in considerazione del- le esigenze nutritive specifiche degli animali. L’alimentazione con prodotti industriali (croc- chette o mangime umido) è sicuramente più agevole ed in molte situazioni consigliabile. In commercio esistono mangimi studiati per soddisfare particolari esigenze in condizioni fisiologiche (crescita, allattamento, gravidan- za) o patologiche. È auspicabile che anche nei canili dove sono somministrati esclusivamente prodotti indu- striali sia conservato un registro di carico e scarico su supporto cartaceo o informatizzato che consenta di tenere sotto controllo sia le scorte che le scadenze. Somministrazione alimenti Gli alimenti devono essere riposti in ciotole singole ben pulite; La quantità e la tipologia di alimento deve rispettare quanto disposto dal veterinario nel piano dietetico; A fine pasto le ciotole devono essere ripulite da eventuali avanzi e lavate accuratamente. Somministrazione acqua Le ciotole per l’abbeveraggio devono essere lasciate a disposizione dell’animale con acqua fresca e pulita. Scheda tecnica XV. Alimenti. Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 35 Il canile rifugio, procedure e protocolli • i cani siano puliti e alloggino in box ben tenuti; • la rumorosità, soprattutto quella dovuta all’abbaiare dei cani, sia contenuta me- diante accorgimenti che limitano le fonti di stress per gli animali. Il canile deve essere un luogo nel quale le fa- miglie possono incontrare gli animali e ope- rare una scelta di adozione informata e con- sapevole. Il canile come presidio di lotta al randagismo deve essere il punto di riferimento per lo svi- luppo e la diffusione del concetto di possesso responsabile. Particolare cura dovrà essere data alla distri- buzione di materiale divulgativo che informi su tutti gli aspetti connessi alla presenza di un cane in famiglia. La permanenza dei cani nei canili rifugio do- vrebbe essere temporanea e finalizzata all’a- dozione. Ogni struttura dovrebbe individuare formal- mente un responsabile delle adozioni con specifica formazione. Nel processo di adozione i fattori principali da analizzare sono due: • le aspettative dell’adottante; • la capacità dell’adottante di gestire un de- terminato soggetto (che dipende dall’e- sperienza e dalla formazione). Conseguenze da evitare sono: • restituzione/abbandono/maltrattamento; • aggressioni (che a volte possono essere molto gravi). L’iter dell’adozione è particolarmente com- plesso e deve incentrarsi sull’incrementare il numero di cani adottati e limitarne al massi- mo il loro ritorno in canile. Un cane adottato e poi restituito al canile è sottoposto a stress elevato dovuto ai cambiamenti dei riferimen- ti sociali e ambientali che richiedono sforzi adattativi che vengono frustrati con possibile insorgenza di stati ansiosi dell’animale. Per incrementare le adozioni è necessario in- centivare le visite al canile, utilizzare i social network per pubblicizzare e far conoscere i cani del canile pronti per l’adozione, attraver- so foto e schede con caratteristiche sanitarie e caratteriali. Per aumentare il numero di visite al canile è necessario che: • gli orari di apertura al pubblico siano tali da far sì che i visitatori abbiano un’ampia possibilità di accesso soprattutto durante i giorni festivi; • il canile abbia un aspetto gradevole, cura- to architettonicamente, pulito, ordinato, e ben mantenuto anche per quanto riguar- da la distribuzione e la manutenzione del verde; Adozioni Domande per chi vuole adottare Di seguito si riporta uno spunto per lo sviluppo di materiale divulgativo rivolto ad aspiranti adottanti:: 1. Tutti i membri della famiglia sono d’accordo a prendere un cane? 2. Hai abbastanza tempo da dedicare al cane? 3. Hai calcolato l’impegno temporale necessario per le uscite quotidiane (per i cani giovani almeno 4) per l’espletamento delle esigenze fisiologiche e per praticare l’attività motoria di cui ogni cane ha bisogno? 4. Hai preventivato i costi che dovrai affrontare (alimentazione, igiene, spese mediche)? 5. Sei adeguatamente informato sugli adempimenti da mettere in atto quando il tuo cane frequenta luoghi pubblici (per. es. uso di buste e palette per rimuovere gli escrementi)? 6. Hai considerato che il cane, rappresenta un impegno aggiuntivo nel tenere pulita la casa? 7. Hai previsto un adeguata sistemazione per il cane durante i periodi di vacanza? 8. Hai considerato che il cane è un animale sociale che soffre se costretto alla solitudine per molte ore al giorno? 9. Sei pronto ad impegnarti a lungo termine? Scheda tecnica XVI. Materiale divulgativo per l’a- dottante (volantini e poster). Il canile rifugio, procedure e protocolli 36 Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 Queste informazioni, possono aiutare a identi- ficare non solo l’indice di adottabilità dei cani ma anche l’idoneità delle persone ad adottare un cane. L’adozione deve essere registrata anche sul registro di carico e scarico. Il passaggio di proprietà deve essere riportato sull’anagra- fe canina regionale e i documenti aggiornati devono essere forniti all’adottante. È opportu- no consegnare all’adottante anche una copia della cartella clinica nella quale devono essere riportate eventuali diagnosi di malattie e trat- tamenti profilattici, terapeutici, chirurgici e comportamentali effettuati. L’adottante prima dell’adozione deve docu- mentare la maggiore età con carta di identità o patente di guida e l’assenza di condanne pe- nali per maltrattamenti ad animali con auto- certificazione. Le generalità dell’adottante devono essere indicate su apposita scheda, nella quale do- vranno anche essere riportate le dichiarazioni circa la reale disponibilità di risorse adeguate dell’adottante (per es. spazi idonei) e i doveri e le responsabilità che deve sottoscrivere. Si coglie l’occasione per precisare che mentre le adozioni dai canili rifugio sono improntate sulle “garanzie di buon trattamento” (281/91) e sul rispetto della normativa vigente (p.e. iscrizione in anagrafe e sterilizzazione) esisto- no purtroppo altre forme di adozione che non danno le medesime garanzie. Infatti in molti casi i cani recuperati dal terri- torio non vengono fatti passare dai canali uf- ficiali per cui vengono ceduti, anche tramite trasporti non idonei senza identificazione e sterilizzazione. La scheda tecnica “Materiale divulgativo per l’adottante” è un esempio di indicazioni da fornire a coloro che intendono adottare. L’adozione dovrebbe essere preceduta da un periodo di affidamento temporaneo di almeno tre mesi. L’affidamento deve essere registrato in anagrafe, in quanto comporta un cambio di detentore e l’interruzione, da parte del Comune, dell’erogazione del mantenimen- to del cane. L’affidamento temporaneo deve avvenire in seguito a una dichiarazione scritta dell’adot- tante che accetta controlli da parte del canile che possono avvenire in qualsiasi momento, e senza preavviso. Detti controlli devono essere fatti da personale debitamente for- mato che utilizza check list validate dal ve- terinario della struttura o da un veterinario comportamentalista. L’affidamento definitivo avviene se il compor- tamento del nuovo proprietario dimostra una corretta gestione del cane. I dati delle adozioni e degli affidi devono esse- re registrati e conservati in un apposito regi- stro (anche informatico) e devono riguardare almeno le seguenti informazioni: • nome e cognome del proprietario; • data dell’affido/adozione; • data dell’eventuale restituzione al canile; • breve relazione dell’operatore cinofilo o del veterinario comportamentalista o del direttore sanitario sulle condizioni di salute del cane e sulle motivazioni che ne hanno determinato la restituzione. Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 37 Il canile rifugio, procedure e protocolli La Legge quadro 281/91, in materia di anima- li d’affezione e prevenzione del randagismo, ha stabilito che la soppressione di cani e gatti può avvenire solo con eutanasia e soltanto se “gravemente malati o incurabili o di compro- vata pericolosità”. Alla comprovata pericolosità fa riferimento l’Art. 672 c.p. “omessa custodia e malgover- no degli animali”, di competenza degli or- gani preposti all’ordine pubblico, a difesa dell’incolumità fisica delle persone (minac- ciata da un cane) e il Regolamento di polizia veterinaria, che tra le misure restrittive per contenere la propagazione di malattie infet- tive e zoonosi comprende l’abbattimento for- zato degli animali. La Legge n. 189/04 vieta qualunque uccisione degli animali per crudel- tà o in assenza di necessità (Art. 544 bis C.p.); La stessa legge punisce “Chiunque, per cru- deltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insop- portabili per le sue caratteristiche etologiche” (Art. 544 ter C.p.). Per non incorrere nel reato di maltrattamento, l’eutanasia, così come indicato dall’etimologia di questo termine, non deve provocare alcuna sofferenza all’animale. I cani su cui è esercita- ta l’eutanasia, in genere, sono già in stato di stress dovuto ad una patologia fisica o com- portamentale. È compito del medico veterina- rio condurre l’eutanasia in maniera da non ag- gravare lo stato di stress o provocare ulteriori sofferenze quali dolore e ansia. Per questo motivo, prima di eseguire le proce- dure di eutanasia vere e proprie, é indispen- sabile che il veterinario scelga, in base ad ag- giornate conoscenze medico-scientifiche, il miglior protocollo anestesiologico a seconda del caso. I farmaci impiegati per l’eutanasia dell’animale devono essere detenuti e somministrati solo dal veterinario che adotta tutte le precauzioni per evitare rischi da contatto accidentale. Gli animali soppressi devono essere distrutti o posti in luoghi inaccessibili ad altri animali; La procedura di eutanasia dei cani riconosce le seguenti fasi: Eutanasia Valutazione Verificare se il cane è in una delle condizioni previste per l’abbattimento (stato di comprovata pericolosità, malattia grave o incurabile). Trasporto dell’animale in luogo idoneo e contenimento Il contenimento deve essere praticato da personale esperto in maniera da non impartire stress, angoscia o aumenta- re lo stato di sofferenza del cane. Anestesia I protocolli anestesiologici sono scelti in base alle buone pratiche veterinarie. Indipendentemente dal protocollo utilizzato, l’anestesia indotta nell’animale deve essere sempre profonda. Somministrazione dei farmaci per l’eutanasia I farmaci per l’eutanasia devono essere somministrati da un medico veterinario. Compilazione dei documenti e dei registri previsti La morte deve essere riportata nel registro di carico e scarico con indicazione della data di decesso e motivo della morte. Smaltimento dell’animale soppresso L’animale deceduto deve essere avviato a un impianto inceneritore. Se il canile non possiede un proprio impianto, deve essere stoccato in congelatore sino al ritiro da parte della ditta autorizzata che provvederà al trasporto presso un impianto di incenerimento autorizzato. Scheda tecnica XVII. Eutanasia. Il canile rifugio, procedure e protocolli 38 Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 • somministrazione del farmaco eutanasico; • compilazione dei documenti e registri pre- visti (certificato di morte, scarico dell’ani- male dal registro di carico/scarico e comu- nicazione all’anagrafe canina) • smaltimento dell’animale soppresso se- condo la normativa in vigore. • valutazione; • trasporto dell’animale in luogo idoneo e contenimento (da tener presente che que- sta fase può essere eliminata qualora le condizioni fisiche del cane rendano diffi- coltoso o stressante lo spostamento); • anestesia profonda, preceduta da eventua- le sedazione; In talune regioni è prevista la possibilità di ce- dere il proprio cane al canile a titolo definitivo. Tale prassi, che trova giustificazione in caso di decesso o impossibilità (fisico/economica) del padrone, deve essere oggetto di controllo da parte del servizio veterinario ufficiale al fine di evitarne un ricorso incontrollato. La richiesta di cessione deve essere presentata al Sindaco e deve essere prevista la registrazione in ana- grafe per evitare che la stessa persona possa riprendere altri animali nelle medesime con- dizioni. Cessione del cane Parte III Normativa Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 41 Il canile rifugio, procedure e protocolli Regione Abruzzo Legge Regionale n. 47 del 18 dicembre 2013 Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Speciale n. 127 del 27 dicembre 2013. Deliberazione n. 213 del 28 marzo 2011 Approvazione, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 21 settembre 1999, n. 86, del Programma di Pre- venzione del Randagismo della Regione Abruz- zo 2011-2013 Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 28 del 22 aprile 2011 Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2007 Cimiteri per animali d’affezione Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 27 dell’11 maggio 2007 Legge Regionale n. 8 del 23 gennaio 2004 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 settembre 1999, n. 86 Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 1 (stra- ordinario) dell’11 febbraio 2004 Legge Regionale n. 86 del 21 settembre 1999 Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 39 del 13 ottobre 1999 Legge Regionale n. 31 del 9 aprile 1997 Finanziamento della costruzione delle strutture di ricovero per cani e gatti nonché per la preven- zione del randagismo Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 9 del 20 maggio 1997 Legge Regionale n. 27 del 3 aprile 1995 Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 10 del 28 aprile 1995. Legge Regionale n. 34 del 31 maggio 1994 Finanziamento costruzione canili sanitari Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 25 del 24 giugno 1994 Legge Regionale n. 15 dell’11 febbraio 1992 Norme sul controllo del randagismo,istituzione dell’anagrafe canina e sulla protezione degli animali da affezione Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 8 del 5 marzo 1992 Legge Regionale n. 26 del 6 aprile 1989 Modifiche ed integrazioni alla LR 16.6.87, n. 31 concernente: “Tutela e valorizzazione del Cane da pastore abruzzese” Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 17 del 26 aprile 1989 Regione Basilicata Legge Regionale n. 46 del 30 novembre 2018 Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia di affezione Legge n. 35 del 6 dicembre 2017 Promozione delle terapie, dell’educazione e delle attività assistite con gli animali. Succ. mod. con LR 29 giugno 2018, n. 11 Delibera regionale n. 20160000022 del 12 gennaio 2016 Presa d’atto dell’accordo tra il ministero della salute, la regione Basilicata e l’Ente Nazionale Protezione Animali onlus (ENPA) per l’avvio nel- la regione Basilicata del progetto pilota contro il fenomeno del randagismo Legge Regionale n. 7 del 4 febbraio 2003 Disciplina del bilancio di previsione e norme di contenimento e realizzazione della spesa per l’e- sercizio 2003 Bollettino Ufficiale Regione Basilicata n. 11 del 4 febbraio 2003 Legge Regionale n. 3 del 24 febbraio 2009 Normativa regionale Il canile rifugio, procedure e protocolli 42 Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 15 dell’11 marzo 2000 Legge Regionale n. 41 del 5 maggio 1990 Istituzione anagrafe canina, prevenzione randa- gismo e protezione degli animali Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 4 del 12 gennaio 1990 Regione Campania Deliberazione Giunta Regionale n. 209 del 27 giugno 2014 Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Re- gioni e le Province Autonome del 24 gennaio 2013 in materia di identificazione e registrazio- ne degli animali d’affezione - Approvazione del disegno di legge recante “Tu- tela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” Deliberazione n. 2131 del 7 dicembre 2007 Priorità, modalità e termini per la concessione dei contributi previsti dalla Legge Regionale 16/2001 recante: “Tutela degli animali d’affezio- ne e prevenzione del randagismo” Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.1 del 7 gennaio 2008 Deliberazione n. 1214 del 23 settembre 2005 Modifiche alla delibera di Giunta Regionale n. 3438 del 12 luglio 2002, concernenti le Linee Guida interpretative della L.R. 16/01 in materia di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 58 del 9 novembre 2005 Deliberazione n. 1276 del 7 ottobre 2005 Priorità, modalità e termini per la concessione dei contributi previsti dalla Legge Regionale 16/2001 recante “Tutela degli animali d’affezio- ne e prevenzione del randagismo” Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 31 ottobre 2005 Deliberazione n. 3438 del 12 luglio 2002 Linee guida interpretative della L.R. 16 del 24 no- vembre 2001, concernente la tutela degli anima- li d’affezione e la prevenzione del randagismo Cimiteri per animali d’affezione Bollettino Ufficiale Regione Basilicata n. 10 del 01 gennaio 2009 Legge Regionale n. 6 del 25 gennaio1993 Norme sulla prevenzione e sul controllo del ran- dagismo. Istituzione anagrafica canina e prote- zione degli animali di affezione Bollettino Ufficiale Regione Basilicata n. 3 del 29 gennaio 1993 Provincia autonoma di Bolzano Legge Provinciale n. 9 del 15 maggio 2000 Interventi per la protezione degli animali e pre- venzione del randagismo Bollettino Ufficiale della Regione Bolzano n. 23 del 30 maggio 2000, Supplemento ordinario. Legge Provinciale n. 16 dell’8 luglio 1986 Interventi per la protezione degli animali Bollettino Ufficiale della Regione Bolzano (Prov.) n. 31 del 22 luglio 1986 Regione Calabria Decreto del presidente della giunta regionale n. 32 del 11 maggio 2015 Decreto del presidente della giunta regiona- le n. 51 del 19 maggio 2014, modificativo del DPGR-CA n. 197 del 20 dicembre 2012 Razionalizzazione degli interventi in materia di randagismo:istituzione di una rete di canili sani- tari nel territorio della Regione Calabria - Modi- fiche e integrazioni Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 197 del 20 dicembre 2012 Razionalizzazione degli interventi in materia di randagismo: istituzione di una rete di cani- li sanitari nel territorio della Regione Calabria. Obiettivo SVET Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 2 del 16 gennaio 2013 Legge Regionale n. 4 del 3 marzo 2000 Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 5 maggio 1990, n. 41 recante: Istituzione ana- grafe canina, prevenzione randagismo e prote- zione degli animali Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 43 Il canile rifugio, procedure e protocolli n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Vene- zia Giulia n. 11 del 18 marzo 2015 Legge Regionale n. 20 dell’11 ottobre 2012 Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Vene- zia Giulia n. 42 del 17 ottobre 2012 Legge Regionale n. 134 del 10 giugno 2011 Modifiche al decreto del 6 giugno 2002, riformu- landone in particolare gli articoli relativi all’ana- grafe canina e alla strutture di ricovero Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Vene- zia Giulia n. 25 del 22 giugno 2011 Decreto del Presidente della Regione n. 171 del 6 giugno 2002 Legge Regionale n. 39/1990. Regolamento di ese- cuzione della Legge Regionale 4 settembre 1990, n. 39, in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell’anagrafe canina Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Vene- zia Giulia n. 27 del 3 luglio 2002 Legge Regionale n. 39 del 4 settembre 1990 Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del ran- dagismo. Istituzione dell’anagrafe canina Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Vene- zia Giulia n. 108 del 5 settembre 1990 Regione Lazio Deliberazione della giunta regionale n. 621 del 25 ottobre 2016 Deliberazione della giunta regionale n. 43 del 29 gennaio 2010 Deliberazione n. 394 del 29 maggio 2009 Istituzione dell’Osservatorio per i Diritti degli animali d’affezione e la prevenzione del randa- gismo. Attività di Promozione dell’Anagrafe Ca- nina Regionale Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 21 luglio 2009 Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 42 del 9 settembre 2002 Legge Regionale n. 16 del 24 novembre 2001 Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo Bollettino Ufficiale della Regione Campania speciale del 29 novembre 2001 Legge Regionale n. 36 del 2 novembre 1993 Tutela degli animali d’affezione e istituzione dell’anagrafe canina Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 48 dell’8 novembre 1993 Regione Emilia Romagna Deliberazione n. 353 del 2 aprile 2013 Approvazione dei requisiti strutturali e gestiona- li per le strutture di ricovero di cani e gatti, oasi e colonie feline Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Ro- magna n. 121 dell’8 maggio 2013 Legge Regionale n.3 del 29 marzo 2013 Modifiche alla Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (norme a tutela del benessere animale). Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Ro- magna n. 3 29.03.2013 Delibera Giunta Regionale 647/2007 Indicazioni tecniche in attuazione alla Legge Re- gionale 5/05 relativa alla tutela del benessere de- gli animali. Parziale modifica alla delibera 394/06 Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Ro- magna n. 75 del 5 giugno 2007 Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005 Norme a tutela del benessere animale Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Ro- magna n. 30 del 18 febbraio 2005 Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000 Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Ro- magna n. 61 del 10 aprile 2000 Regione Friuli-Venezia Giulia Legge regionale n. 5 del 13 marzo 2015 Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, Il canile rifugio, procedure e protocolli 44 Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 13 aprile 1994 Regione Lombardia Legge Regionale n. 15 del 29 giugno 2016 Evoluzione del sistema sociosanitario lombar- do: modifiche ai Titoli V e VIII della legge regio- nale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 27, suppl. del 4 Luglio 2016 Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 Testo unico delle leggi regionali in materia di sa- nità Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52, 3° suppl. ord. del 31 dicembre 2009 Regolamento Regionale n. 2 del 5 maggio 2008 Regolamento di attuazione della Legge Regio- nale n. 16 del 20 luglio 2006 (Lotta al randagi- smo e tutela degli animali di affezione) Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.19 del 9 maggio 2008 Legge Regionale n. 16 del 20 luglio 2006 Lotta al randagismo e tutela degli animali da affezione Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 24 luglio 2006 (Supplemento Ordinario n. 1 del 25 luglio 2006) Legge Regionale n. 30 dell’8 settembre 1987 Prevenzione del randagismo - tutela degli ani- mali e della salute pubblica Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 del 9 settembre 1987 (Supplemento Ordinario n. 2 del 9 settembre 1987) Regione Marche Legge regionale n. 18 del 20 aprile 2015 Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” Bollettino Ufficiale della Regione Marche n.37 del 30 Aprile 2015 Delibera della giunta regionale n. 1172/2005 Regolamento Regionale n. 1 del 27 gennaio 1997 Regolamento di attuazione della Legge Re- gionale n. 89 del 14 dicembre 1990 Norma sulla detenzione, allevamento e com- mercio di animali esotici Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 4 del 10 febbraio 1997 Deliberazione n. 920 del 21 dicembre 2006 Revoca della deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 18 febbraio 2005 e adozione nuove Linee Guida relative all’applicazione del mi- crochip, quale sistema di identificazione ai fini dell’anagrafe canina ed al rilascio del passapor- to europeo per cani, gatti e furetti Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 4 del 10 febbraio 2007 Deliberazione n. 487 del 3 luglio 2007 Approvazione Linee Guida per la ripartizione dei fondi regionali per l’attuazione dei piani di con- trollo delle nascite attraverso la sterilizzazione dei cani randagi catturati e/o a rischio di ripro- duzione incontrollata e per la costruzione e/o il risanamento dei canili pubblici. Revoca della DGR 1370/98. 30-8-2007 Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 24 del 30 agosto 2007 Legge Regionale n. 34 del 21 ottobre 1997 Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 1997 Legge Regionale n. 89 del 14 dicembre 1990 Norme sulla detenzione, l’allevamento ed il commercio di animali esotici Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 29 dicembre 1990 Regione Liguria Legge Regionale n. 23 del 22 marzo 2000 Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 12 aprile 2000 Legge Regionale n. 16 del 24 marzo 1994 Nuove norme in materia di randagismo Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 45 Il canile rifugio, procedure e protocolli Legge Regionale n. 7 del 4 marzo 2005 Nuove norme per la protezione dei cani e per l’i- stituzione dell’anagrafe canina Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 6 del 16 marzo 2005 Legge Regionale n. 11 del 4 marzo 1992 Norme per la protezione dei cani e per l’istituzio- ne dell’ anagrafe canina Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 5 del 16 marzo 1992 Regione Piemonte Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-7753 del 30 ottobre 2018 Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Finanziamenti statali per attività sanitaria in materia di prevenzione del randagi- smo di animali. Deliberazione della Giunta Regionale n. 32-7387 del 7 aprile 2014 Recepimento dell’Accordo Rep. n. 5/CU del 24/1/2013 in materia di identificazione e regi- strazione degli animali da affezione Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17S1 del 24 aprile 2014 Legge Regionale n. 27 del 4 novembre 2009 Disciplina del rapporto persone-cani per la pre- venzione della salute pubblica e del benessere animale Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45 del 12 novembre 2009 Legge Regionale n. 22 del 6 agosto 2009 Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2009 Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 7 agosto 2009 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 25 giugno 2008 Integrazioni al Regolamento Regionale 11 no- vembre 1993, n. 2 (Regolamento per la tutela e controllo degli animali da affezione) Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 3 luglio 2008 Deliberazione n. 35-5274 del 12 febbraio 2007 Recepimento ed attuazione dell’accordo sancito il 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 93 del 22 ottobre 2010 Regolamento Regionale n. 2 del 13 novembre 2001 Attuazione della Legge Regionale 20 gennaio 1997 n.10 Norme in materia di animali da affezio- ne e prevenzione del randagismo e succ. modd. Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 134 del 22 novembre 2001 Legge Regionale n. 74 del 29 dicembre 1997 Modificazioni alla Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da af- fezione e prevenzione del randagismo” Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 3 del 9 gennaio 1998 Legge Regionale n. 25 del 18 marzo 1997 Contributo una tantum ad associazioni prote- zionistiche che gestiscono canili e rifugi per cani. Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 22 del 27 marzo 1997 Legge Regionale n. 10 del 20 gennaio 1997 Norme in materia di animali da affezione e pre- venzione del randagismo Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 8 del 24 gennaio 1997 Regione Molise Delibera di giunta regionale n. 806 del 18 di- cembre 2012 Programma 2013-2015 per la prevenzione del randagismo e per la gestione dell’anagrafe canina Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 4 del 1 febbraio 2013 Legge Regionale n.12 del 24 giugno 2011 Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 7 del 4 marzo 2005, recante “nuove norme per la protezione dei cani e per l’istituzione dell’ana- grafe canina” Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 18 del 1 luglio 2011. Il canile rifugio, procedure e protocolli 46 Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.  18 del 10 febbraio 2020 Deliberazione della giunta regionale n. 1223 del 4 luglio 2013. Linee Guida Attuative dell’art. 2 della L. 281/91 e degli artt. 6 e 8 della L.R. 12/95 in materia di Prevenzione del fenomeno del Randagismo Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 102 del 24 luglio 2013 Deliberazione n. 2505 del 27 novembre 2012 Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo. Contributi destinati ai Comuni e all’Unione dei Comuni della Regione Puglia per la campagna di sterilizzazione di cani padronali e per la realizzazione e/o ampliamento di canili sanitari, di proprietà comunale Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 186 del dicembre 2012 Legge Regionale n. 34 del 12 dicembre 2006 Modifiche e integrazioni alle Leggi Regionali 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanita- ria) e 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del ran- dagismo) Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 166 del 15 dicembre 2006 Legge Regionale n. 15 del 31 luglio 1996 Integrazione della Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 12 concernente gli interventi per la tu- tela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 86 del 7 agosto 1996 Legge Regionale n. 12 del 03 aprile 1995 Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 18 aprile 1995 Regione Sardegna Deliberazione n. 34/9 del 3 luglio 2018 Direttive in materia di lotta al randagismo e pro- tezione degli animali di affezione approvate con la Delib.G.R. n. 17/39 del 27 aprile 2010. Modifi- ca art. 4 e allegati n. 9, 10, 11 Recepimento del D.P.C.M. 28.02.2003 recante “Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di benessere degli animali da compa- gnia e pet-therapy” Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 dell’8 marzo 2007 Legge Regionale n. 9 del 4 luglio 2005 Modifiche alla Legge Regionale 19 luglio 2004, n. 18 (Identificazione elettronica degli anima- li da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della Legge Regionale 13 aprile 1992, n. 20) Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 7 luglio 2005 Legge Regionale n. 18 del 19 luglio 2004 Identificazione elettronica degli animali da affe- zione e banca dati informatizzata. Abrogazione della Legge Regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Isti- tuzione dell’anagrafe canina) Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 22 luglio 2004 Legge Regionale n. 39 del 7 aprile 2000 Cimiteri per animali d’affezione Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 12 aprile 2000 D.C.R. 697/1993 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4359 Regolamento n. 2 dell’11 novembre 1993 Regolamento per la Tutela e controllo degli ani- mali da affezione Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n 47 del 24 novembre 1993 Legge Regionale n. 34 del 26 luglio 1993 Tutela e controllo degli animali da affezione Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 4 agosto 1993 Regione Puglia Legge Regionale n. 2 del 7 febbraio 2020 Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’af- fezione e prevenzione del randagismo) Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 47 Il canile rifugio, procedure e protocolli Regione Sicilia Deliberazione n. 468 del 19 novembre 2018 Linee guida per il contrasto e la prevenzione nella Regione Siciliana del fenomeno del randagismo. Decreto dell’Assessore della Salute n. 2440 del 28 novembre 2011 Criteri e modalità per la concessione dei contri- buti previsti dall’Art. 20, commi 1 e 2 della Legge Regionale 3 luglio 2000 n. 15 Legge Regionale n. 15 del 3 luglio 2000 Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzio- ne del randagismo Direttiva Assessorato per la Sanità n. 1059 del 12 giugno 2009 Controllo del randagismo - misure a tutela dell’incolumità pubblica Decreto 13 dicembre 2007 Linee guida per il controllo del randagismo e ban- di per la concessione di contributi da destinare al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di rifugi sanitari, all’attuazione di piani di control- lo delle nascite e al mantenimento di animali Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia n. 4 del 25 gennaio 2008 Circolare n. 300 del 13 febbraio 2007 Benessere animale, randagismo, stato di applica- zione della Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15 Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 7 del 12 gennaio 2007 Regolamento esecutivo dell’art. 4 della Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15 “Istituzione dell’a- nagrafe canina e norme per la tutela degli ani- mali d’affezione e prevenzione del randagismo” Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia n. 15 del 6 aprile 2007 Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 15 del 27 giugno 2002 Regolamento concernente i requisiti dell’Albo delle Associazioni per la protezione degli animali Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia n. 47 dell’11 ottobre 2002 Deliberazione n. 17/39 del 27 aprile 2010 Delibera della Giunta Regionale n. 44/35 del 14 dicembre 2010 Trasferimenti alle Aziende Sanitarie Locali per l’identificazione elettronica animale e per la ge- stione anagrafe animale Delibera della Giunta Regionale n. 38/13 del 9 novembre 2010 Legge 14 agosto 1991, n. 281 e Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21. Contributi ai Comuni per la lotta al randagismo e la gestione dei canili e ripartizione tra le Aziende Sanitarie Locali dei fondi regionali e statali per la prevenzione del randagismo Delibera n. 17/39 del 27 aprile 2010 L.R. n. 21/1994 e s.m.i. Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione Ministero della Salute Circolare 2725/P I.8.d/318 del 27 luglio 2006 Revoca dell’obbligo di vaccinazione antirabbica per i cani in ingresso in Sardegna Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 4 marzo 1999 Regolamento di attuazione della Legge 14 ago- sto 1991, n. 281 e della Legge Regionale 18 mag- gio 1994, n. 21 e della Legge Regionale 1° agosto 1996, n. 35 sulla prevenzione del randagismo Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 13 del 29 aprile 1999 Legge Regionale n. 35 del 1 agosto 1996 Integrazioni e modifiche alla Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21, recante: «Norme per la protezione degli animali e istituzione dell’ ana- grafe canina» Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 25 dell’8 agosto 1996 Legge Regionale n. 21 del 18 maggio 1994 Norme per la protezione degli animali e istitu- zione dell’anagrafe canina Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 17 del 21 maggio 1994 Il canile rifugio, procedure e protocolli 48 Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 tela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo) Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 26 ottobre 2009 Legge Regionale n. 90 del 4 dicembre 1998 Modifiche ed integrazioni della Legge Regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell’a- nagrafe del cane, la tutela degli animali d’affe- zione e la prevenzione del randagismo” Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 42 del 10 dicembre 1998 Legge Regionale n. 43 dell’8 aprile 1995 Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’ affezione e la prevenzione del randagismo Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 18 aprile 1995 Legge Regionale n. 89 del 30 dicembre 1989 LR 4/ 87 istitutiva dell’ anagrafe canina. Modifi- che ed integrazioni all’art. 14 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 10 gennaio 1990 Provincia autonoma di Trento Legge provinciale n.4 del 28 marzo 2012. Protezione degli animali d’affezione e preven- zione del randagismo Bollettino Ufficiale provincia di Trento n. 14 del 3 aprile 2012 Regione Umbria Legge regionale n. 11 del 2015 Testo unico in materia di sanità Titolo XVI, Capo IV (Norme per il benessere e la tutela degli ani- mali di affezione), Capo V (Prevenzione e con- trollo del fenomeno del randagismo) e Capo VI (Divieto di detenzione e utilizzazione di esche avvelenate) Deliberazione n. 255 del 10 giugno 2013 Deliberazione della Giunta Regionale n. 69 del 19 gennaio 2005 Accordo tra Ministero della Salute, Regioni e Pro- vince autonome di Trento e di Bolzano in materia benessere degli animali da compagnia, cimiteri e pet-therapy. recepimento e linee guida vincolanti Legge Regionale n. 15 del 3 luglio 2000 Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzio- ne del randagismo Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia n. 32 del 7 luglio 2000 Regione Toscana Delibera n. 943 del 6 ottobre 2015 Linee guida per l’istituzione del Soccorso Animali Delibera n. 1153 del 30 novembre 2015 Recepimento dell’Accordo Stato Regioni e Pro- vince Autonome n. 60/CSR del 25 marzo 2015, che approva le “Linee Guida Nazionali per gli in- terventi assistiti con gli animali (IAA)”, in armo- nizzazione con la L.R. 59/2009. Legge regionale n. 9 del 20 gennaio 2015 Disciplina dei cimiteri per animali d’affezione Bollettino ufficiale della regione Toscana - n. 4 del 23.1.2015 Delibera n. 1233 del 22 dicembre 2014 Linee d’indirizzo per l’accesso degli animali d’af- fezione in visita a degenti presso Strutture sani- tarie e ospedaliere pubbliche e private accredi- tate Decreto del presidente della giunta regionale n. 53/R del 1 ottobre 2013 Modifiche al D.P.G.R. 4 agosto 2011, n. 38/R - Re- golamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 4 agosto 2011 Regolamento di attuazione della Legge Regio- nale 20 ottobre 2009, n. 59 “Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della Legge Regio- nale 8 aprile 1995, n. 43” (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo) Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 39 del 5 agosto 2011 Legge Regionale n. 59 del 20 ottobre 2009 Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della Legge Regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Nor- me per la gestione dell’anagrafe del cane, la tu- Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 49 Il canile rifugio, procedure e protocolli Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” e successive mo- dificazioni Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 62 del 24 giugno 2014 Deliberazione della Giunta Regionale n. 272 del 6 febbraio 2007 Linee guida per una regolamentazione unifor- me dell’igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto. Completamento del rece- pimento dell’Accordo tra il Ministero della salu- te, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy. Modifica D.G.R. 243 del 7 febbraio 2006 Deliberazione della Giunta Regionale n. 243 del 7 febbraio 2006 Linee guida per una regolamentazione unifor- me dell’igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto. Completamento del rece- pimento dell’Accordo tra il Ministero della salu- te, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy. Legge Regionale n. 60 del 28 dicembre 1993. Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo. Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 111 del 31 dicembre 1993. Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 8 del 23 febbraio 2005 Regione Valle d’Aosta DGR n. 1162 del 28 giugno 2013 Modifiche ed integrazioni delle linee guida re- gionali per la tutela degli animali d’affezione Linee guida regionali per la tutela degli anima- li d’affezione approvate con DGR N. 1731 del 24.08.2012 ai sensi art.4 comma 2 della L.R. n. 37/2010 DGR n. 1731 del 24 agosto 2012 Linee guida regionali per la tutela degli anima- li d’affezione Linee guida regionali per la tutela degli animali d’affezione ai sensi art. 4 comma 2 della L.R. n. 37/2010. Legge regionale n. 37 del 22 novembre 2010 Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abroga- zione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14 Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta n. 51 del 14 dicembre 2010 Legge Regionale n. 14 del 28 aprile 1994 Norme per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta n. 21 del 10 maggio 1994 Regione Veneto Legge Regionale n.17 del 19 giugno 2014 Il canile rifugio, procedure e protocolli 50 Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 Decreto del Presidente della Repubblica 8 feb- braio 1954, n. 320 Regolamento di polizia veterinaria Gazzetta Ufficiale n. 142 del 24 giugno 1954 Legge 14 agosto 1991 n. 281 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991 Ministero della Sanità Decreto 14 ottobre 1996 Norme in materia di affidamento dei cani ran- dagi Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1996 (annullato con decreto 19 novembre 1998) Ministero della Sanità Circolare 14 maggio 2001, n. 5 Attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281. Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2001 Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini- stri 28 febbraio 2003 Recepimento dell’accordo del 6 febbraio 2003 recante disposizioni in materia di benessere de- gli animali da compagnia e pet-therapy Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003 Legge 20 luglio 2004, n.189 Disposizioni concernenti il divieto di maltratta- mento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competi- zioni non autorizzate Gazzetta Ufficiale n.178 del 31 luglio 2004 Ministero della Salute Decreto 13 maggio 2005 Determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi per la prevenzione e lotta al randagismo, previsti dalla legge del 29 dicembre 2003, n. 376. Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2005 Decreto 2 novembre 2006 Individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca, nonché determina- zione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dall’applicazione di sanzioni pecuniarie Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 Gennaio 2007 Ministero della Salute - Ministero dell’Econo- mia e delle Finanze Decreto 06 maggio 2008 Determinazione dei criteri per la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome delle disponi- bilità del fondo per l’attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo». Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’8 agosto 2008 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Poli- tiche Sociali Decreto 28 luglio 2009 Disciplina dell’utilizzo e della detenzione di me- dicinali ad uso esclusivo del medico veterinario Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Poli- tiche Sociali Decreto 26 novembre 2009 Percorsi formativi per i proprietari dei cani Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010 Ministero della Salute Ordinanza 14 gennaio 2010 Proroga e modifica dell’ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata dall’ordinanza 19 marzo 2009, recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati» Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2010 Legge 4 novembre 2010, n. 201 Ratifica ed esecuzione della Convenzione euro- pea per la protezione degli animali da compa- gnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordina- mento interno Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2010 Normativa nazionale Veterinaria Italiana, Collana di monografie, Monografia 28, 2020 51 Il canile rifugio, procedure e protocolli Ministero della Salute Ordinanza 12 luglio 2019 Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati Gazzetta Ufficiale n.196 del 22 agosto 2019 Ministero della Salute Ordinanza 18 luglio 2019 Proroga dell’ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concer- nente la tutela dell’incolumità pubblica dall’ag- gressione dei cani Gazzetta Ufficiale n.196 del 22 agosto 2019 Accordo 24 gennaio 2013 Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lette- ra c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province auto- nome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identifica- zione e registrazione degli animali da affezione. 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